Avamprogetto e Rapporto OSAS

Consultazione 2007/77: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose

Fedlex · Progetto · Pagina 1

Modifiche e spiegazioni concernenti l'OSAS Allegato 5

Modifiche e spiegazioni concernenti l'ordinanza sugli addetti alla sicurezza (OSAS)

Testo in vigore Proposta di modifica Art. 2 cpv. 1 Art. 2 cpv. 1

1La presente ordinanza si applica alle imprese che1 La presente ordinanza si applica alle imprese che trasportano merci pericolose su strada, per ferrovia trasportano merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile o che, in questo contesto, o per via navigabile o che, in questo contesto,

effettuano operazioni di imballaggio, riempimento, effettuano operazioni di imballaggio, riempimento, spedizione, carico o scarico; alle funicolari si applica spedizione, carico o scarico.

il capoverso 1bis.

Spiegazioni:

Dal 1° gennaio 2007 le funicolari non sottostanno più alla legge sulle ferrovie ma sono considerate

"impianti a fune" ai sensi della relativa legge (LIFT, RS 743.01). All'articolo 2 capoverso 1 il rimando al capoverso 1bispuò quindi essere soppresso.

Secondo il capoverso 1 bis, rimasto invariato, l’autorità esecutiva può, in singoli casi, sottoporre alla OSAS gli impianti di trasporto a fune in base al loro potenziale di pericolo.

Testo in vigore Proposta di modifica Allegato cpv. 1 Allegato cpv. 1

Sono esenti dall'obbligo di designare addetti alla Sono esenti dall'obbligo di designare addetti alla sicurezza: sicurezza:

1. le imprese, le cui attività non superano le 1. le imprese, le cui attività non superano le

quantità limitate per unità di trasporto o vagone, quantità limitate per unità di trasporto o vagone, stabilite dai valori limite di cui al stabilite dai valori limite di cui alla sottosezione capoverso 2.2.7.1.2, ai capitoli 3.3 e 3.4 oppure, 1.7.1.4, ai capitoli 3.3, 3.4 e 3.5 oppure, per i per i trasporti in colli, al numero 1.1.3.6 ADR/RID. trasporti in colli, alla sottosezione 1.1.3.6

ADR/RID.

Spiegazioni:

- Il capoverso 2.2.7.1.2 ADR diventa la nuova sottosezione 1.7.1.4; il corrispondente rimando nel capoverso 1 cifra 1 dell'allegato dell'OSAS deve essere quindi adeguato.

- Nell'ADR è stato introdotto il nuovo capitolo 3.5 concernente le merci pericolose imballate in quantità esenti. Siccome questo capitolo è comparabile ai casi che già attualmente beneficiano di un'esenzione, anche le imprese che effettuano trasporti entro queste quantità devono essere esonerate dall'obbligo di designare un addetto alla sicurezza.