Rapporto ADR
Consultazione 2007/77: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose · 7 pagine
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Spiegazioni relative alle modifiche ADR 09 Allegato 2
Spiegazioni relative alle modifiche ADR 09
Le presenti spiegazioni si riferiscono al documento "Modifiche ADR 09" (Allegato 1).
Esenzioni
Nell’ambito delle esenzioni sono previste le modifiche seguenti:
● Le esenzioni dalle disposizioni ADR di cui alla sottosezione 1.1.3.1 a) sono ampliate e riguardano ora
anche i privati che trasportano materie liquide infiammabili per uso privato in recipienti ricaricabili. Il volume dei liquidi non può superare 60 l per recipiente o 240 l per unità di trasporto.
● Il campo di applicazione delle disposizioni di cui alla sottosezione 1.1.3.2 c) viene limitato. Sono
esentati dalle disposizioni ADR i gas dei gruppi A e O non liquefatti o liquefatti refrigerati, la cui pressione nel recipiente o nella cisterna non supera 2 bar a una temperatura di 20°C (e non più 15°C). ● Alla sottosezione 1.1.3.7 è introdotta l’esenzione, a determinate condizioni, per il trasporto di batterie
al litio.
Definizioni
Vanno sottolineate le modifiche seguenti:
● Varie definizioni riguardanti il trasporto di materie della classe 7 esposte finora alla sezione 2.2.7
figurano ora al 1.2.1 (cfr. ad es. “uso esclusivo”; “sistema di confinamento”; “livello di radiazione”; “sistema di contenimento”).
● Nella definizione di “Contenitore” di cui alla sezione 1.2.1 sono integrate le definizioni di “Contenitore
telonato”, “Contenitore chiuso”, “Grande contenitore”, “Piccolo contenitore” e “Contenitore aperto”. Si tratta di una modifica di carattere sistemico priva di rilevanza materiale.
Restrizioni al trasporto emanate dalle autorità competenti
Le tabelle riportate alla sottosezione 1.9.5.2.2. riguardanti la classificazione di merci nelle categorie di gallerie C e D sono modificate in più punti per quanto riguarda il trasporto in cisterna. Va sottolineato l’ampliamento della classe 2 con i codici 2A, 20, 3A e 30 nella tabella sulla categoria di galleria C (cfr. anche le spiegazioni relative alla lista delle merci pericolose).
Disposizioni concernenti la sicurezza
La tabella sulle merci pericolose ad alto rischio di cui alla sezione 1.10.5 è modificata come segue:
● Nella classe 1 è introdotta una nuova divisione 1.4 con numeri ONU 0104, 0237, 0255, 0267, 0289,
0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 e 0500 e limitazione della quantità rilevante ai fini degli obblighi di sicurezza a 0 kg per collo.
● Per il trasporto di esplosivi liquidi desensibilizzati in cisterna della classe 3 la quantità rilevante ai fini
degli obblighi di sicurezza è ora limitata a 0 l.
● Nella classe 5.1 è introdotto il numero ONU 3375 alla riga “perclorati, nitrati d’ammonio, ecc.” .