Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/92: Seconda fase della riforma delle ferrovie 2 · 111 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 109Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 33i (nuovo) Pianificazione riguardante la messa a concorso
1La Confederazione e i Cantoni espongono in una pianificazione continua (pianificazione riguardante la messa a concorso) le loro considerazioni di fondo riguardanti il traffico regionale con diritto alle indennità, determinando in particolare se, per quali motivi e quando è necessario ricorrere alla messa a concorso.
2Questa pianificazione è eseguita per ogni Cantone, e per le imprese di trasporto essa ha esclusivamente carattere informativo.
3Contro la pianificazione le ditte di trasporto non possono avvalersi di alcun mezzo giuridico.
4La pianificazione compete ai Cantoni.
5L’UFT approva la pianificazione cantonale e si occupa di messe a concorso coerenti a livello nazionale nonché del coordinamento fra i Cantoni.
Art. 34 (nuovo) Mezzi d’esercizio e posti di lavoro
1L’impresa precedentemente incaricata deve trasferire all’impresa neoaggiudicataria i mezzi d’esercizio acquisiti appositamente per l’offerta di trasporto in principio al valore contabile residuo, se ciò è richiesto dai committenti e se i mezzi d’esercizio sono di importanza cruciale per il traffico regionale.
2A richiesta dell’impresa precedentemente incaricata o a richiesta dei committenti, l’impresa neoaggiudicataria deve trasferire questi mezzi d’esercizio in principio al valore contabile residuo.
3L’impresa neoaggiudicataria deve offrire ai dipendenti dell’impresa che svolgeva l’incarico in precedenza, alle condizioni usuali, i posti di lavoro supplementari necessari per eseguire l’offerta di trasporto.
Art. 56 cpv. 3 (nuovo) e 4 (nuovo)
3Nella procedura di ricorso contro la decisione di aggiudicazione di cui all’articolo 33e non può essere invocata l’inadeguatezza. In questa procedura il Tribunale amministrativo federale decide in ultima istanza.
4Sono considerate decisioni impugnabili singolarmente mediante ricorso anche le fattispecie secondo l’articolo 33g.
II
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.