Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/92: Seconda fase della riforma delle ferrovie 2 · 111 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 105Fedlex · Rapporto esplicativo
5I Cantoni stabiliscono se i Comuni o altre collettività partecipano all’indennizzo.
Art. 31 Aiuti finanziari
1Se un’impresa investe nel settore dei trasporti, la Confederazione può fornire una garanzia nei confronti del creditore nell’interesse dei committenti. L’UFT disciplina nei particolari la forma e le condizioni della garanzia.
2In casi particolari la Confederazione può accordare crediti senza interessi, soprattutto per promuovere soluzioni innovative nonché per contribuire all’acquisto di veicoli e alla costruzione di impianti e installazioni.
3Per il finanziamento di investimenti sostitutivi e di investimenti di rinnovo nel settore dei trasporti, la Confederazione può convertire i mutui rimborsabili in mutui condizionalmente rimborsabili o sospenderne il rimborso.
Sezione 6a: Offerta di trasporto oggetto di ordinazione: Procedura di ordinazione
Art. 32 Offerta di trasporto e procedura di ordinazione
1L’offerta di trasporto e l’indennità dei diversi settori sono convenute anticipatamente per scritto e in modo vincolante dalla Confederazione, dai Cantoni partecipanti e dalle imprese interessate, sulla scorta dei conti di previsione delle imprese. Il Consiglio federale disciplina d’intesa con i Cantoni la procedura di ordinazione, nonché i principi dell’offerta di trasporto e dell’indennità. L’autonomia delle imprese nel corso della fase esecutiva rimane intatta.
2L’offerta di trasporto e l’indennità sono determinate tenendo conto innanzitutto della domanda. Inoltre si considerano:
a. collegamenti basilari adeguati;
b. gli imperativi della politica regionale, in particolare i bisogni inerenti allo sviluppo economico delle regioni sfavorite;
c. gli imperativi della politica di assetto del territorio;
d. gli imperativi della protezione dell’ambiente;
e. le esigenze dei disabili.
3L’accordo disciplina in particolare:
a. il piano dell’offerta e l’orario;
b. la vendita, compresi i punti di vendita e il servizio di vendita;
c. l’offerta nell’ambito del trasporto dei bagagli;
d. le tariffe.
4La conclusione dell’accordo conferisce alle imprese partecipanti un diritto a sé stante all’indennità nei confronti di ogni committente (Confederazione, Cantoni, terzi).