Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/92: Seconda fase della riforma delle ferrovie 2 · 111 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 107Fedlex · Rapporto esplicativo
2La durata della concessione delle offerte che vengono messe a concorso corrisponde alla durata di validità della decisione di aggiudicazione. Di norma tale durata è di dieci anni.
3Tutte le decisioni adottate dai committenti nell’ambito della procedura di messa a concorso vengono emanate con decisione formale dall’UFT.
Art. 33b (nuovo) Obbligo di messa a concorso nel settore degli autobus
1Un’offerta di trasporto oggetto di ordinazione viene messa a concorso quando deve essere rilasciata per la prima volta una concessione.
2Nel periodo di durata della concessione i committenti mettono a concorso l’offerta di trasporto oggetto di ordinazione, se:
a. l’impresa di trasporto non esercita i diritti conferitile o li esercita solo parzialmente oppure viola ripetutamente o gravemente gli obblighi ad essa imposti dalla legge o dalla concessione;
b. gli obiettivi fissati in un accordo sugli obiettivi secondo l’articolo 32a non vengono raggiunti in più punti o in un punto essenziale, o un accordo di lunga durata secondo l’articolo 33h non può essere osservato dall’impresa di trasporto.
3Al momento del rinnovo della concessione mettono a concorso l’offerta di trasporto oggetto di ordinazione, qualora ciò sia previsto dalla loro pianificazione di messa a concorso conformemente all’articolo 33i.
4Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo di messa a concorso
Art. 33c (nuovo) Principi procedurali e prescrizioni formali
Nell’ambito della procedura di messa a concorso devono essere almeno osservati i seguenti principi:
a. le offerte devono essere inoltrate entro il termine previsto, in modo completo e conforme alla legge;
b. l’impresa di trasporto si impegna ad iniziare l’esercizio entro il termine previsto. Qualora detto termine dovesse venir ritardato in seguito a impugnazione, l’impresa di trasporto viene liberata automaticamente dal suo obbligo;
c. i committenti assicurano in tutte le fasi della procedura la parità di trattamento delle imprese di trasporto;
d. i committenti aggiudicano la commessa solo a un’impresa di trasporto che garantisce il rispetto delle disposizioni in materia di protezione del lavoro e delle condizioni di lavoro della manodopera. Sono determinanti le disposizioni vigenti nel luogo di messa a concorso della prestazione;
e. i committenti aggiudicano la commessa solo a imprese di trasporto che garantiscono la parità tra uomo e donna, in ambito salariale, ai lavoratori.