Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/92: Seconda fase della riforma delle ferrovie 2 · 111 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 76Fedlex · Rapporto esplicativo

svolgimento delle gare pubbliche coerente a livello svizzero e il coordinamento tra i Cantoni.

Art. 34 (nuovo) Mezzi d’esercizio e posti di lavoro

Attualmente, il diritto dell’impresa precedentemente incaricata a trasferire i mezzi d’esercizio all’impresa neoaggiudicataria è disciplinato dall’ordinanza sulle indennità. Data la sua importanza per la procedura di messa a concorso e per la sicurezza finanziaria delle imprese nell’ambito della procedura, tale diritto va sancito a livello di legge. Già attualmente, secondo l’ordinanza sulle indennità, anche gli enti che hanno concesso aiuti finanziari per l’acquisizione di mezzi d’esercizio possono esigere il trasferimento di tali mezzi (art. 21 cpv. 2 OIPAF). Questa regolamentazione viene ora precisata in modo da stabilire che i committenti possono esigere la consegna dei mezzi d’esercizio acquisiti appositamente per assicurare l’offerta di trasporto. I mezzi d’esercizio in questione devono tuttavia avere un'importanza cruciale per il traffico regionale (p.es. sistemi per informare la clientela, sistemi di guida). A livello di ordinanza, questo diritto dei committenti va limitato in modo da concernere unicamente i mezzi d’esercizio cofinanziati in una qualsiasi forma da enti pubblici. Per «mezzi d’esercizio» s'intendono in questo caso attivi di bilancio acquisiti mediante contratto di compravendita, di locazione o di leasing ed essenziali per assicurare l’offerta di trasporto. Ovviamente, un mezzo d’esercizio acquisito mediante contratto di leasing può essere trasferito all’impresa neoaggiudicataria soltanto se quest’ultima è riconosciuta dal fornitore del leasing come nuovo assuntore del leasing. In linea di principio, i mezzi d’esercizio vanno rilevati al valore contabile residuo. Le regole da applicare in materia di ammortamento e le possibili eccezioni saranno disciplinate a livello di ordinanza.

Anche la disposizione circa il rilevamento condizionato del personale, contenuta nel capoverso 3, è ripresa dall’ordinanza sulle indennità.

Art. 56 cpv. 3 (nuovo) e 4 (nuovo) Rimedi giuridici

Secondo l'articolo 29a della Costituzione federale, nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria. Questa cosiddetta garanzia della via giudiziaria può essere esclusa per legge in casi eccezionali. Tali casi sono tuttavia limitati alle decisioni di carattere prevalentemente politico, come per esempio quelle in materia di sicurezza interna e esterna o di affari esteri (atti di governo; cfr. art. 83 lett. a della legge sul Tribunale federale e art. 32 cpv. 1 lett. a della legge sul Tribunale federale amministrativo). L'esclusione della verifica dell'adeguatezza è conciliabile con la garanzia della via giudiziaria, come previsto per esempio anche nel settore degli acquisti pubblici (cfr. art. 31 della legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub)40).

Nel caso delle decisioni di aggiudicazione emesse nel settore dei trasporti pubblici si tratta di una procedura particolare che giustifica una disciplina particolare della procedura di ricorso. Poiché la decisione di aggiudicazione in prima istanza è elaborata congiuntamente dall'UFT e dal Cantone interessato, assicurandone in tal modo un elevato livello di qualità, appare giustificato che il Tribunale federale amministrativo decida in modo conclusivo in merito ai ricorsi. Una soluzione,

40 RS 172.056.1; RU 1996 508