Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/92: Seconda fase della riforma delle ferrovie 2 · 111 pagine
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Art. 13 cpv. 3 Orari
In virtù del capoverso 2, il Consiglio federale ha disciplinato la procedura per l’allestimento e la pubblicazione degli orari nell’ordinanza del 25 novembre 1998 sugli orari39. Su questa base, l’UFT fissa annualmente le scadenze e i termini per l’allestimento e la pubblicazione degli orari, l’assegnazione dei tracciati e la procedura di ordinazione nel traffico regionale, sempre più determinati da organi internazionali. La direttiva 2001/14/CE contiene ad esempio uno scadenzario per la procedura di attribuzione, che va osservato per non ostacolare eccessivamente il traffico internazionale. Nella definizione della procedura, il Consiglio federale viene obbligato a osservare le scadenze e i termini applicati a livello internazionale.
Sezione 6: Offerta di trasporto oggetto di ordinazione: Disposizioni generali
Art. 28 Indennizzo dei costi non coperti dell’offerta di trasporto oggetto di
ordinazione
Questo articolo è volto in primo luogo a migliorare la comprensione della materia. Nel capoverso 2 si stabilisce che esistono due modalità per richiedere un'offerta di trasporto: o viene ordinata nell'ambito dell'ordinaria procedura di ordinazione o è messa a concorso.
Art. 32a (nuovo) Accordo sugli obiettivi
L’accordo sugli obiettivi è uno strumento dell’ordinaria procedura di ordinazione nel traffico regionale con diritto alle indennità e può essere concluso per le linee di un’impresa di trasporto che non sono vincolate a un accordo di lunga durata. Qualora la Confederazione e i Cantoni constatino che le prestazioni fornite da un’impresa di trasporto nell’ambito di una procedura di ordinazione sono insufficienti, i committenti possono convenire con l’impresa di trasporto obiettivi di prestazione da raggiungere entro un determinato periodo. La durata minima di un accordo sugli obiettivi è di quattro anni. Nel caso in cui gli obiettivi non vengano raggiunti, i committenti possono mettere a concorso l’offerta conformemente all’articolo 31a capoverso 3 lettera b.
Questo articolo definisce le condizioni quadro di un accordo sugli obiettivi. Confederazione e Cantoni possono concludere con un’impresa di trasporto un accordo sugli obiettivi per migliorare il prezzo, la qualità o la quantità dell’offerta di trasporto assicurata. L’accordo sugli obiettivi può prevedere un sistema bonusmalus. Se le imprese di autobus non raggiungono gli obiettivi fissati in più punti o in un punto essenziale, l'offerta è messa a concorso dai committenti.
Art. 33 Campo d’applicazione
Le procedure di messa a concorso si applicheranno al settore degli autobus. Già oggi vengono effettuate unicamente in questo settore.