Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/92: Seconda fase della riforma delle ferrovie 2 · 111 pagine

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sussiste unicamente per le offerte le cui indennità raggiungono un dato volume (valore soglia) fissato dall'ordinanza. Infatti, visto che è molto dispendioso, lo svolgimento di una gara pubblica non si giustifica in ogni caso. Le nuove offerte di trasporto il cui volume di indennità non raggiunge il valore soglia possono essere messe a concorso unicamente se figurano nella pianificazione concernente la messa a concorso dei committenti.

Prima della scadenza della concessione è consentito svolgere una procedura di messa a concorso solo in determinati casi, ossia in presenza di una violazione della concessione, se gli obiettivi fissati in un accordo sugli obiettivi non vengono raggiunti o se l’impresa di trasporto non è in grado di rispettare un accordo di lunga durata. Stabilendo solo pochi casi ben definiti in cui è consentito effettuare una gara pubblica prima della scadenza della concessione, si rafforza il valore della concessione e si fornisce una certa garanzia alle imprese di trasporto.

Per il rinnovo di una concessione, l’offerta va messa a concorso se figura nella relativa pianificazione riguardante la messa a concorso dei committenti.

Il capoverso 4 stabilisce che a livello di ordinanza è possibile definire ulteriori eccezioni. In particolare, va prevista la possibilità di rinunciare all'organizzazione di un bando pubblico qualora, per motivi tecnici, operativi o regionali, non vi sia da attendere la presentazione di più di un’offerta oppure se si tratta di estendere la concessione.

Art. 33c (nuovo) Principi procedurali e prescrizioni formali

I principi di cui si propone l'introduzione nelle lettere a – e sono ripresi dalla guida alle procedure di messa a concorso dell’UFT. I requisiti minimi relativi all’offerta, l’avvio dell’esercizio entro i termini previsti, la parità di trattamento delle imprese di trasporto durante l'intera procedura di messa a concorso, il rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori e delle condizioni di lavoro e la parità tra uomo e donna in ambito salariale rappresentano aspetti fondamentali di cui gli offerenti sono tenuti a tener conto nel processo di messa a concorso. Per questa ragione vengono disciplinati a livello di legge.

Art. 33d (nuovo) Criteri d’idoneità

Anche i criteri d’idoneità sono disciplinati attualmente solo nella guida dell’UFT. I committenti possono esigere dalle imprese di trasporto la prova della loro idoneità finanziaria, economica, tecnica e gestionale. Vista la loro importanza per la procedura di messa a concorso, i criteri d’idoneità vengono ora disciplinati a livello di legge.

Art. 33e (nuovo) Esclusione e revoca della decisione di aggiudicazione

In presenza di motivi importanti, i committenti possono revocare la decisione di aggiudicazione o escludere un’impresa di trasporto dalla procedura di messa a concorso. La decisione di aggiudicazione può ad esempio essere revocata qualora i committenti constatino che l’impresa di trasporto ha fornito indicazioni false. Durante la procedura di messa a concorso un’impresa di trasporto può venire esclusa tra l'altro se non adempie i criteri d’idoneità.