Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2008/101: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità · 47 pagine

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Compendio

L'Assemblea federale sarà invitata ad approvare la Convenzione del Consiglio d'Europa del 23 novembre 2001 sulla cibercriminalità (o criminalità informatica), entrata in vigore il 1° luglio 2004. Si tratta del primo, e finora unico, trattato internazionale sulla criminalità informatica e in rete. La Convenzione obbliga gli Stati aderenti ad adeguare la propria legislazione alle sfide delle nuove tecnologie informatiche. La Svizzera soddisfa già molti dei requisiti per l'attuazione, tuttavia è necessario apportare ancora alcune leggere modifiche al Codice penale e alla legge sull'assistenza in materia penale, nonché presentare alcune riserve e dichiarazioni all'atto della ratifica.

La prima parte della Convenzione contiene disposizioni penali sostanziali, che mirano ad armonizzare il diritto penale degli Stati aderenti. Nella seconda parte vengono fissate le regole da seguire nella procedura penale, prevalentemente per la raccolta e la conservazione di prove costituite da dati elettronici nelle inchieste penali. Infine, vengono stabiliti i criteri della cooperazione internazionale in materia penale, che deve essere caratterizzata da rapidità ed efficienza.

La Svizzera ha sottoscritto la Convenzione il 23 novembre 2001. Il Codice di diritto processuale penale svizzero approvato dal Parlamento il 5 ottobre 2007, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2011, consente di attuare le disposizioni procedurali della Convenzione in modo uniforme su scala nazionale. Il 27 febbraio 2008 il Consiglio federale ha proposto di accogliere la mozione Glanzmann-Hunkeler (07.3629) concernente la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa.

Grazie alle disposizioni in materia di «diritto penale informatico» entrate in vigore il 1° gennaio 1995, il diritto penale sostanziale rispetta per ampi tratti i requisiti della Convenzione. Occorre però adeguare la fattispecie penale dell'accesso illegale a un sistema per l'elaborazione di dati, il cosiddetto hacking (art. 143bis Codice penale). A tal fine si propone di ampliare la gamma di atti passibili di pena, in modo da rendere perseguibili anche coloro che mettono a disposizione programmi e dati nella consapevolezza che saranno usati per accedere illegalmente a un sistema informatico. Inoltre, sebbene non richiesto dalla Convenzione, si propone di eliminare dall'articolo 143bis CP la caratteristica, fortemente criticata dalla dottrina, dell'assenza di fini di lucro.

Dal punto di vista procedurale, il Codice di procedura penale approvato dal Parlamento (cfr. sopra) adempie i presupposti della Convenzione.

Nell'ambito della cooperazione internazionale, per l'attuazione degli articoli 30 e 33 della Convenzione, è indispensabile introdurre una nuova disposizione (nuovo art. 18b della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale), che attribuisca all'autorità d'esecuzione svizzera la facoltà di ordinare la trasmissione dei dati relativi al traffico informatico prima della conclusione della procedura di assistenza giudiziaria. Questa misura è giustificata dalla labilità di alcuni dati elettronici. Tuttavia, la sua applicazione è prevista soltanto in due casi ben determinati ed è soggetta a restrizioni tali da garantire un'adeguata protezione dei diritti degli interessati.