Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2008/101: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità · 47 pagine

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1 Punti essenziali della Convenzione

1.1 Situazione iniziale e genesi della Convenzione

Lo sviluppo sempre più rapido e avanzato delle tecnologie informatiche sottopone tutta la nostra società a una continua trasformazione. Tale sviluppo ha permesso, tra l'altro, di semplificare operazioni e compiti quotidiani nell'ambito della comunicazione: nel giro di pochi secondi i dati desiderati possono essere inviati a destinatari in tutto il mondo oppure comunicati a numerose persone e istituzioni, indipendentemente dal luogo in cui hanno origine o sono conservati. Le informazioni immagazzinate nei sistemi informatici possono essere consultate, richiamate e scaricate da una cerchia di persone difficile da determinare.

Ai vantaggi economici, politici e sociali di questo sviluppo globale si contrappongono, però, anche conseguenze negative. Lo sviluppo tecnologico, da cui ampie fasce della popolazione traggono notevoli benefici, permette al contempo di compiere nuovi tipi di reati oppure reati «tradizionali» con nuovi mezzi «digitali». La frode perpetrata utilizzando reti informatiche, la diffusione di contenuti illeciti tramite Internet e l'istigazione all'odio, alla violenza e al terrorismo sono solo alcuni degli aspetti che la collettività e le organizzazioni nazionali e internazionali si trovano a dover affrontare da qualche tempo.

Nell'aprile 1997 un gruppo di esperti incaricato dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa iniziò a elaborare una bozza di convenzione sulla cibercriminalità. Oltre agli Stati membri, parteciparono ai negoziati gli Stati Uniti d'America, il Canada, il Sud Africa e il Giappone. I lavori proseguirono fino alla primavera del 2001. Dopo l'approvazione del testo da parte delle competenti commissioni in seno al Consiglio d'Europa, la Convenzione fu sottoscritta a Budapest il 23 novembre 2001; tra i firmatari figurava anche la Svizzera. La Convenzione è entrata in vigore il 1° luglio 2004 e finora è stata ratificata da 23 Stati1.

1.2 Contenuto della Convenzione

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità è il primo, e finora l'unico, trattato internazionale sulla criminalità informatica e in rete. Gli Stati aderenti sono tenuti ad adeguare il proprio diritto penale sostanziale, il proprio diritto processuale penale e le proprie norme in materia di assistenza giudiziaria alle sfide poste dalle nuove tecnologie informatiche.

La prima parte della Convenzione contiene disposizioni penali sostanziali, che mirano ad armonizzare il diritto penale delle Parti, le quali sono tra l'altro obbligate a punire la frode informatica, il furto di dati, la falsificazione di documenti mediante computer e l'accesso a sistemi informatici protetti (art. 2-8), nonché ogni forma di pornografia infantile in Internet e la sua diffusione (art. 9). Vanno inoltre rese punibili le violazioni del diritto dei beni immateriali commesse per via elettronica

1 Stato: dicembre 2008. Il testo della Convenzione e del rapporto esplicativo del Consiglio d'Europa (a cui si farà più volte riferimento in seguito) è consultabile alla pagina internet: http://conventions.coe.int/Treaty/ITA/v3DefaultITA.asp (STCE n. 185).