Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2008/101: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità · 47 pagine
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(art. 10) e le imprese devono essere obbligate a rispondere dei reati stabiliti dalla Convenzione (art. 12).
Nella seconda parte vengono fissate le norme per la procedura penale. Sono prevalentemente contemplate le questioni legate alla raccolta e alla conservazione di prove costituite da dati elettronici nelle inchieste penali (art. 16-21). I dati elettronici possono essere modificati nel giro di pochi secondi, accedendovi anche a grande distanza. È quindi necessario garantire che, nel caso di un'inchiesta penale, tali dati possano essere prodotti nella loro forma autentica, senza il rischio che vengano falsificati o eliminati nel corso della procedura. Ciò presuppone che alle autorità inquirenti sia attribuita la facoltà di accedere rapidamente ai dati in questione per poterli conservare inalterati.
Infine, la terza parte della Convenzione stabilisce i criteri della cooperazione internazionale in materia penale (assistenza giudiziaria, estradizione, misure provvisorie ecc.; art. 23-35), che deve essere impostata sulla rapidità e l'efficienza. In base alla Convenzione, le Parti devono cooperare tra loro nella misura più ampia possibile.
1.3 Valutazione della Convenzione
La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità risponde alle nuove sfide poste dalle tecnologie informatiche2 che gli Stati e la comunità internazionale si trovano a dover affrontare, e riconosce la necessità di combattere e prevenire non solo all'interno del Paese, ma anche al di fuori dei confini nazionali, la criminalità che agisce in rete su scala internazionale. L'invito della Convenzione ad armonizzare le legislazioni nazionali in Europa e non solo e a rafforzare la collaborazione internazionale va accolto favorevolmente. Gli Stati che hanno già attuato la Convenzione stanno registrando i primi effetti positivi. In vari Paesi la legislazione in materia di criminalità informatica è stata adeguata sulla base dei parametri di riferimento stabiliti dalla Convenzione e delle conoscenze messe a disposizione dal Consiglio d'Europa.
Tuttavia, il peso attuale della Convenzione sulla cibercriminalità non va sopravvalutato. In molti Paesi l'infrastruttura per la lotta alla cibercriminalità (attrezzatura tecnica e risorse delle autorità, possibilità di sorveglianza) resta da migliorare. Gli Stati aderenti che dispongono di strumenti efficienti e differenziati per la lotta ai crimini informatici reputano limitati gli effetti pratici della Convenzione, non da ultimo perché manca un sistema di monitoraggio e le Parti si scambiano poche informazioni.
2 Le disposizioni della Convenzione e il loro rapporto con il diritto svizzero
2.1 Capitolo I: Uso dei termini
2.1.1 Articolo 1 – Definizioni
L'articolo 1 definisce i concetti di «sistema informatico», «dati informatici», «fornitore di servizi» (service provider) e «dati relativi al traffico elettronico» ai fini dell'applicazione della Convenzione. Dai dati relativi al traffico elettronico si evincono in particolare informazioni sul mittente, il destinatario, l'orario, la durata, la dimensione e il percorso di un messaggio. In questo la terminologia della Conven-
2 Cfr. cap. 1.1.