Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/102: Disegno di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri · 51 pagine
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elevato per le persone che fanno valere un diritto a una protezione sussidiaria (art. 2 lett. e).
Non è invece compatibile con la Direttiva recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato la proposta secondo cui le autorità cantonali possono assegnare un luogo di residenza o un alloggio alle persone ammesse provvisoriamente che beneficiano di prestazioni dell'aiuto sociale (art. 85 cpv. 5 LStr). All'articolo 32, la direttiva prescrive che gli Stati membri devono accordare ai rifugiati riconosciuti e alle persone al beneficio di uno statuto di protezione sussidiaria la medesima libertà di movimento di cui godono gli altri cittadini di uno Stato terzo che soggiornano regolarmente sul loro territorio.
6.3 Relazione con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)
L'articolo 3 CEDU concerne in maniera particolare il settore dell'asilo. Esso recita infatti: « Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti ». Il principio di protezione dal respingimento figura all'articolo 5 LAsi. Come esplicitato al numero 2.1.2., la disposizione proposta all'articolo 3 capoverso 3 LAsi non tange tale principio garantito dalla CEDU. Se la Svizzera non riconosce un obiettore di coscienza o un disertore quale rifugiato, l'interessato non può essere rimpatriato nel Paese di provenienza se rischia di subirvi un trattamento o una pena vietati dalla Costituzione e dal diritto internazionale pubblico. L'interessato è pertanto ammesso provvisoriamente in Svizzera conformemente all'articolo 83 LStr.
La disposizione proposta all'articolo 116 lettera c LAsi secondo cui le attività politiche pubbliche abusive di richiedenti l'asilo possono essere punite con la multa, è contrario alla libertà d'espressione (art. 10 CEDU) e alla libertà di riunione e di associazione (art. 11 CEDU). Come detto al numero 2.1.16., tuttavia, la CEDU precisa che siffatti diritti possono essere limitati per mantenere l'ordine pubblico. Inoltre, l'articolo 16 CEDU consente d'imporre restrizioni all'attività politica degli stranieri (cfr. parimenti l'art. 18 CEDU). In virtù dell'articolo 36 Cost., le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico e devono essere proporzionate allo scopo. Non devono inoltre tangere i diritti fondamentali nella loro essenza. Ora, l’interesse pubblico nonché il mantenimento dell'ordine pubblico giustificano l'adozione di siffatte misure per lottare contro l'abuso del diritto d'asilo.
Una misura che limita la libertà personale, come la carcerazione preliminare e la carcerazione in vista di allontanamento o espulsione, è esigibile conformemente all'articolo 5 CEDU, il quale prevede che la privazione della libertà è ammissibile solo se rispetta le vie di diritto, soggiace a una procedura giuridicamente equa ed è necessaria e proporzionata allo scopo. Come già spiegato (cfr. commenti agli art. 75 e 76 LStr), l’interesse pubblico insito nell'istituzione dei motivi di detenzione proposti agli articoli 75 e 76 LAsi è di essere in grado, in caso di comportamento abusivo del richiedente, di garantire ed eseguire l'allontanamento verso uno Stato Dublino competente. Misure meno severe tese ad assicurare l'esecuzione dell'allontanamento, come l'assegnazione di un luogo di soggiorno e il divieto di accedere a un dato territorio (art. 74 LStr), sono spesso inefficaci. In virtù dell'articolo 80 LStr, l’autorità competente deve esaminare caso per caso se la