Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/102: Disegno di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri · 51 pagine
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5 Conseguenze economiche
La nuova disciplina di cui all'articolo 43 capoverso 2 LAsi, secondo cui l'autorizzazione ad esercitare un'attività lucrativa sarà parimenti considerata estinta per il periodo in cui una nuova domanda d'asilo è pendente (domande multiple), non dovrebbe avere conseguenze economiche dirette. L'esperienza dimostra infatti che il divieto di svolgere un'attività lucrativa incide solo in minima misura sul numero di richiedenti l'asilo che esercitano un'attività lucrativa. Infatti, ciò concerne solo un'infima proporzione di richiedenti l'asilo.
6 Rapporto con il diritto europeo
6.1 Sviluppi nel settore dell'asilo in seno all'UE
Durante la prima fase (1999–2005) mirante alla creazione di un regime d'asilo europeo comune, l'obiettivo è stato di armonizzare18 i quadri giuridici degli Stati membri grazie a norme minime comuni. A tal fine sono stati elaborati gli strumenti legali seguenti:
Direttiva sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea19;
Direttiva recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo20;
Direttiva recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato21;
Direttiva recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato22.
Queste direttive non sono vincolanti per la Svizzera.
Altri elementi essenziali alla creazione di un regime d'asilo europeo comune sono i Regolamenti Dublino e Eurodac23, cui la Svizzera soggiace.
Gli scopi dichiarati della seconda fase (dal 2005 verosimilmente fino al 2012) sono, secondo il programma dell'Aia24, l’introduzione di un regime d'asilo europeo comune e di uno statuto uniforme per le persone che beneficiano dell'asilo o di una
18 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Piano strategico sull'asilo: un approccio integrato in materia di protezione nell'Unione europea (COM (2008) 360 def.).
19Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la
concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).
20Direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative
all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (GU L 31 del 6.2.2003, pag. 18).
21Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime
sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12).
22Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005 , recante norme minime per le
procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13).
23Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce
l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1).
24Programma dell'Aia: rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia
nell'Unione europea (GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1).