Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/102: Disegno di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri · 51 pagine
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protezione sussidiaria. Sarà peraltro intensificata la cooperazione pratica tra autorità competenti responsabili dell'asilo in seno agli Stati membri.
6.2 Compatibilità della legislazione Svizzera con il diritto europeo
Le presenti modifiche della LAsi vertono essenzialmente sulla Direttiva recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato e la Direttiva recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato.
La Direttiva recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato prevede, per le domande ulteriori, una procedura speciale con la possibilità di deroghe rispetto alla procedura d'asilo ordinaria (art. 24 cpv. 1 lett. a e art. 32), concordante con la proposta della sezione 3 del capitolo 3 della LAsi di prevedere una procedura speciale applicabile alle domande di riesame e alle domande multiple. In caso di domande multiple (art. 16), gli Stati membri possono inoltre limitare i vantaggi accordati nel quadro delle condizioni d'accoglienza, come ad esempio la possibilità di esercitare un'attività lucrativa (cf. art. 11). L'adeguamento dell'articolo 43 LAsi, secondo cui l'autorizzazione ad esercitare un'attività lucrativa sarà d'ora in poi considerata estinta per la durata della procedura speciale nel quadro delle domande di riesame e delle domande multiple, sarà pertanto parimenti compatibile con tale disposizione. Infine, l'articolo 25 capoverso 2 lettere b e c della predetta direttiva prescrive che in caso di allontanamento verso uno Stato terzo sicuro, non è necessario verificare i motivi d'asilo eventualmente invocati (art. 25 cpv. 2 lett. b e c). La soppressione delle disposizioni derogatorie dell'articolo 34 LAsi attualmente in vigore nella regolamentazione concernente gli Stati terzi è pertanto compatibile con tale direttiva.
Perseguimenti penali o sanzioni per obiezione di coscienza in caso di conflitto armato sono considerati come una persecuzione ai sensi dell'articolo 9 paragrafo 1 della Direttiva recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato, se il servizio militare necessitasse di commettere crimini gravi (p. es. un crimine contro l'umanità; art. 9 par. 2 lett. e). Sempre in virtù di tale direttiva, perseguimenti penali o sanzioni sproporzionate o discriminatorie vanno considerati come una persecuzione ai sensi della Convenzione sullo statuto di rifugiato (art. 9 par. 2 lett. c). Se l'obiezione di coscienza o la diserzione forniscono un motivo di pena sproporzionatamente severa nei confronti di una persona a motivo della razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un gruppo determinato o delle sue opinioni politiche, l'interessato ottiene asilo in Svizzera in virtù dell'articolo 3 capoversi 1 e 2 LAsi. In tal caso, l'articolo 3 capoverso 3 LAsi proposto non è applicabile e lo statuto di rifugiato dell'interessato dev'essere riconosciuto in Svizzera in virtù della LAsi e della Convenzione sullo statuto di rifugiato. La prassi dell'UFM adempie pertanto le esigenze della direttiva europea.
Pure compatibile con questa direttiva è la disciplina del grado di prova proposta all'articolo 83 capoverso 5 LStr se il richiedente fa valere l'inesigibilità, per motivi personali, dell'esecuzione dell'allontanamento. Di fatto, la direttiva prevede di esigere, per quanto concerne l'esame dello statuto di rifugiato, un grado di prova più