Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/102: Disegno di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri · 59 pagine
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Nessuna osservazione
SH, TAF, Caritas, FfdF, FMH, Friedensbrugg, CDI, Quakers, CSP
Art. 102 Titolo, cpv. 1bis (nuovo) e cpv. 2: Rilevamento di dati per stabilire l’identità e l’età
1bis Se sussistono indizi che uno straniero sedicente minorenne ha già raggiunto la maggiore età, il centro di registrazione e di procedura può disporre una perizia volta ad accertarne l’effettiva età.
2 Il Consiglio federale stabilisce quali dati biometrici possono essere rilevati secondo il capoverso 1 e ne disciplina l’accesso.
Consenso
Cantoni: AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH
Partiti: PPD, PLR, UDC
Cerchie interessate: AVZ, ACS, CP, CFM, FER, FSA, IGFM, CDCGP, migratio, SAC, fcps, USAM, CRS, UCS, Stimme der MigrantInnen, ASUSC, ACNUR, FSFP
FSFP: si vedano le osservazioni relative all’articolo 17 LAsi. Al capoverso 2 bisognerebbe escludere fin da subito che terzi debbano lavorare con dati biometrici, a meno che non sia dato loro accesso alle banche dati.
Rifiuto Cantoni: NE
Partiti: PCS, PEV, I Verdi, PS
Cerchie interessate: AInt, aids.ch, asylbrücke, Binational, GDS, EFS, FIZ, HEKS, SOS,
sans-papiers, OSAR, USS, USDC, ADD, Tdf, Tdh, TS
Nessuna osservazione
SH, TAF, Caritas, FfdF, FMH, Friedensbrugg, GVA, CDI, Quakers, SIAA, CSP, Unique
Art. 103a (nuovo): Controllo di confine automatizzato all’aeroporto
1 Le autorità incaricate di effettuare i controlli di confine negli aeroporti possono applicare una procedura automatizzata di controllo di confine. Serve a semplificare il controllo delle persone che partecipano a tale procedura all'entrata nello spazio Schengen nonché alla partenza dallo spazio Schengen.
2 Possono partecipare alla procedura automatizzata di controllo di confine esclusivamente le persone che possiedono la cittadinanza svizzera o che possono appellarsi alle disposizioni dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone11 o della Convenzione AELS12.
3 La partecipazione richiede un passaporto biometrico o una carta di partecipazione sulla quale vengono registrati i dati biometrici. Per realizzare la carta di partecipazione, le autorità incaricate di effettuare i controlli di confine possono rilevare dati biometrici.
4 Al passaggio del confine, i dati contenuti nel passaporto biometrico o nella carta di partecipazione possono essere confrontati con quelli del sistema informatizzato di ricerca (RIPOL) e del Sistema d'informazione di Schengen (SIS).
5 L'autorità incaricata di effettuare i controlli di confine gestisce un sistema d'informazione. Serve ad elaborare i dati personali di chi prende parte alla procedura automatizzata di controllo di confine e necessita di una carta di partecipazione. Il sistema d'informazione non contiene dati biometrici. Gli interessati vanno informati preliminarmente in merito allo scopo dell'elaborazione dei dati e alle categorie di destinatari dei dati.
6Il Consiglio federale disciplina la procedura di registrazione, le condizioni d’adesione, l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione nonché l’elenco dei dati personali da trattare nel sistema d'informazione.
11 RS 0.142.112.681
12 RS 0.632.31
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