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Consultazione 2008/103: Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea relativo al recepimento della direttiva sul rimpatrio (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 7 pagine

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Approvazione e trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva sul rimpatrio. DF

d. lo straniero è riammesso in un altro Stato Schengen in virtù di un accordo di riammissione vigente al momento dell'entrata in vigore della direttiva sul rimpatrio9, il 13 gennaio 2009 (art. 64a cpv. 2 lett. a); (6 III)

e. lo straniero è segnalato nel Sistema d'informazione Schengen per essersi visto negare l'entrata conformemente all'articolo 13 del codice frontiere Schengen10 (art. 64b cpv. 2 lett. b); (2 II a)

f. lo straniero è allontanato in virtù degli accordi d'associazione a Dublino (art. 64a).

Art. 64e Obblighi dopo la notifica della decisione di allontanamento (nuovo)

Dopo la notifica della decisione di allontanamento la competente autorità può obbligare lo straniero in particolare a: (7 III)

a. presentarsi regolarmente a un'autorità;

b. fornire adeguate garanzie finanziarie;

c. depositare documenti di viaggio.

Art. 64f Traduzione della decisione di allontanamento (nuovo)

1La competente autorità garantisce che, su richiesta, la decisione di allontanamento sia tradotta per scritto o oralmente in una lingua comprensibile o presumibilmente comprensibile alla persona straniera. (12 II) Se la decisione di allontanamento è notificata tramite il modulo standard secondo l’articolo 64b, la traduzione non è effettuata. Allo straniero è consegnato un foglio informativo che spiega la decisione di allontanamento. (12 III)

Art. 66

abrogato

Art. 67 Divieto d'entrare in Svizzera

1L'Ufficio federale dispone un divieto d'entrata nei confronti di uno straniero allontanato se: (11 I)

a. non è stato fissato un termine di partenza (art. 64c cpv. 2);

b. lo straniero non è partito entro il termine previsto.

2L’Ufficio federale può vietare l’entrata a uno straniero allontanato che: (11 I al cpv. 2)

a. ha violato o minaccia l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero;

b. ha causato spese assistenziali;

9 GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

10 GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1