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Consultazione 2008/103: Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea relativo al recepimento della direttiva sul rimpatrio (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 7 pagine

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Approvazione e trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva sul rimpatrio. DF

Art. 78 cpv. 2

La carcerazione può durare un mese. Con il consenso dell’autorità giudiziaria cantonale può essere prorogata di due mesi se lo straniero persiste nel suo comportamento e si ostina a non voler lasciare il Paese. È fatto salvo l’articolo 79.

Art. 79 Durata massima della carcerazione

La carcerazione preliminare e in vista di rinvio coatto secondo gli articoli 75–77 e la carcerazione cautelativa secondo l’articolo 78 non possono, assieme, durare più di sei mesi. (15 VI) Con il consenso dell’autorità giudiziaria cantonale, la durata massima della carcerazione può essere prorogata per un periodo limitato non superiore ad altri 12 mesi o, se si tratta di minori tra i 15 e i 18 anni, non superiore ad altri sei mesi, se: (15 VI a und b)

a. lo straniero non coopera con l'autorità competente;

b. la trasmissione dei documenti necessari alla partenza da parte di Stati non vincolati dall’accordo d’associazione a Schengen è ritardata.

Art. 81 Condizioni di carcerazione

1I Cantoni provvedono affinché una persona in Svizzera, designata dallo straniero incarcerato, sia informata. Lo straniero incarcerato può comunicare verbalmente e per scritto con il rappresentante legale.

2La carcerazione è eseguita in locali adeguati. Lo straniero incarcerato dev'essere alloggiato separatamente da persone in carcerazione preventiva o che scontano una pena. (16 I; 17) Per quanto possibile, gli è offerta un’occupazione adeguata.

3Le condizioni di carcerazione devono tenere conto delle esigenze delle persone bisognose di protezione, dei minori e delle famiglie. Vanno osservati in particolare gli articoli 16 e 17 della direttiva sul rimpatrio.

Art. 3

La legge sull'asilo del 26 giugno 199811 è modificata come segue:

Art. 45 Titolo, cpv. 2 e cpv. 3 (nuovi) Decisione d’allontanamento

2Con la decisione di allontanamento è fissato un termine di partenza adeguato tra sette e trenta giorni. (7 I) Se lo esigono circostanze particolari, come ad esempio la situazione familiare o una durata del soggiorno prolungata, è fissato un termine di partenza più lungo. (7 II)

3Al richiedente l'asilo è consegnato un foglio informativo con spiegazioni relative al contenuto della decisione di allontanamento. (12 II)

11 RS 142.31