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Consultazione 2008/103: Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea relativo al recepimento della direttiva sul rimpatrio (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 7 pagine

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Approvazione e trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva sul rimpatrio. DF

3Il Cantone di soggiorno dello straniero è competente per l'esecuzione dell'allontanamento e, se del caso, per la concessione e il finanziamento dell'aiuto sociale o del soccorso d'emergenza.

4Gli accordi d'associazione alla normativa di Dublino sono indicati nell'Allegato 1 numero 2.

Art. 64b Decisione di allontanamento tramite modulo standard (nuovo)

Se lo straniero è entrato illegalmente in Svizzera, la decisione di allontanamento gli è notificata tramite modulo standard. (12 III)

Art. 64c Allontanamento senza formalità (nuovo)

1Lo straniero è allontanato senza formalità se:

a. è riammesso in un altro Stato Schengen in virtù di un accordo di riammissione vigente al momento dell'entrata in vigore della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 20087, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (direttiva sul rimpatrio); (6 III)

b. è segnalato nel Sistema d'informazione Schengen per essersi visto negare l'entrata conformemente all'articolo 13 del codice frontiere Schengen8. (2 II a)

2Su richiesta immediata dello straniero è rilasciata una decisione mediante modulo standard.

Art. 64d Termine di partenza e esecuzione immediata (nuovo)

1Con la decisione di allontanamento è fissato un termine di partenza adeguato tra sette e trenta giorni. (7 I) Se lo esigono circostanze particolari, come ad esempio la situazione familiare o una durata del soggiorno prolungata, è fissato un termine di partenza più lungo o è prorogato il termine di partenza. (7 II)

2L'allontanamento può essere eseguito immediatamente o può essere fissato un termine di partenza inferiore a sette giorni se:

a. lo straniero espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici oppure costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera; (7 IV)

b. indizi concreti fanno temere che lo straniero intende sottrarsi all’allontanamento; (7 IV)

c. la domanda di rilascio del permesso è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta; (7 IV)

7 GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

8 GU L 105 del 13.4.2006, pag 1.