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Consultazione 2008/103: Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea relativo al recepimento della direttiva sul rimpatrio (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 7 pagine

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Approvazione e trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva sul rimpatrio. DF

Art. 7 cpv. 2

2Il Consiglio federale disciplina i controlli delle persone alla frontiera che possono essere effettuati giusta gli accordi d'associazione a Schengen. Se l'entrata in Svizzera non è autorizzata, l'autorità competente per il controllo di confine emana una decisione di allontanamento secondo l'articolo 64. (6 I)

Art. 64 Decisione di allontanamento

1Le autorità competenti allontanano dalla Svizzera lo straniero mediante decisione se:(6 I)

a. non è in possesso del necessario permesso;

b. non adempie o non adempie più le condizioni d’entrata (art. 5);

c. il permesso è negato, revocato o non è prorogato.

2Lo straniero che dispone di un titolo di soggiorno valido di un altro Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen è esortato senza formalità a recarsi senza indugio in tale Stato. In caso di mancata osservanza di questa esortazione è emanata una decisione di cui al capoverso 1. Se motivi di sicurezza o ordine pubblici o di sicurezza interna o esterna impongono la sua immediata partenza, è emanata una decisione senza previa esortazione.(6 II)

3Il ricorso contro le decisioni di cui al capoverso 1 lettere a e b deve essere presentato entro cinque giorni lavorativi dalla notificazione. Esso non ha effetto sospensivo. L’autorità di ricorso decide entro dieci giorni sulla restituzione dell’effetto sospensivo.

4Le competenti autorità cantonali nominano senza indugio una persona di fiducia che difenda gli interessi degli stranieri minorenni non accompagnati durante la procedura di allontanamento. (10 I)

Art. 64a Allontanamento in base agli Accordi di associazione alla normativa di Dublino

1Se un altro Stato vincolato dagli accordi d'associazione a Dublino (cpv. 4) è competente per lo svolgimento della procedura di asilo in virtù delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 20036, l'Ufficio federale emana una decisione di allontanamento nei confronti delle persone che soggiornano illegalmente in Svizzera.

2Il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni lavorativi dalla notificazione della decisione di allontanamento. Non ha effetto sospensivo. L’autorità di ricorso decide entro dieci giorni sulla restituzione dell’effetto sospensivo.

6 Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo; GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1