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Consultazione 2008/103: Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea relativo al recepimento della direttiva sul rimpatrio (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 7 pagine
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Approvazione e trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva sul rimpatrio. DF
c. è stato trattenuto in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (art. 75–78).
3Il divieto d’entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere disposto per una durata maggiore se lo straniero rappresenta una minaccia grave per l'ordine e la sicurezza pubblici. (11 II)
4L’Ufficio federale di polizia (fedpol) può disporre, previa consultazione del Servizio di analisi e prevenzione (SAP), un divieto d’entrata nei confronti di uno straniero allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Fedpol può disporre divieti d’entrata non legati a un allontanamento per una durata di oltre cinque anni e, in casi gravi, per una durata indeterminata.
5L'autorità di decisione può, per motivi umanitari o altri motivi importanti, prescindere dalla disposizione di un divieto d'entrata oppure sospendere totalmente o temporaneamente il divieto. (11 III)
Art. 69 cpv. 3 e 4 (nuovi)
3La competente autorità può differire l'espulsione per un periodo adeguato se ciò è necessario in considerazione di circostanze particolari, come ad esempio problemi di salute o l'assenza di possibilità di trasporto. La competente autorità consegna allo straniero una conferma del differimento dell’espulsione. (9 II)
4Prima di espellere uno straniero minorenne non accompagnato, la competente autorità si accerta che questi sarà ricondotto ad un membro della sua famiglia, a un tutore o presso strutture di accoglienza nello Stato di rimpatrio.(10 II)
Art. 71a Sorveglianza delle espulsioni (nuovo)
Il Consiglio federale disciplina la sorveglianza delle espulsioni conformemente all'articolo 8 paragrafo 6 della direttiva sul rimpatrio.
Art. 74 cpv. 1 lett. b
1L’autorità cantonale competente può imporre a uno straniero di non abbandonare o di non accedere a un dato territorio se:
b. è stata pronunciata nei suoi confronti una decisione di allontanamento o di espulsione passata in giudicato e se indizi concreti fanno temere che lo straniero non intende lasciare il Paese entro il termine di partenza o se non ha osservato il termine di partenza impartitogli. (7 III)
Art. 76 cpv. 2 e 3
2La carcerazione secondo il capoverso 1 lettera b numero 5 può durare 20 giorni al massimo. I giorni di carcerazione sono computati nella durata massima di cui all’articolo 79.
3abrogato