Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/105: Revisione totale della legge sulla cittadinanza · 49 pagine

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Art. 26 Condizioni per la reintegrazione

Condizioni generali

Approvate le condizioni generali per la reintegrazione?

Vincoli stretti

Approvate la proposta secondo cui la reintegrazione presuppone un'integrazione riuscita in caso di residenza in Svizzera e vincoli stretti con la Svizzera in caso di residenza all'estero?

Osservazione: Il diritto vigente si limita a esigere semplici vincoli con la Svizzera in caso di residenza all'estero. Secondo il nuovo diritto non si vuole tuttavia naturalizzare una persona che conosca la Svizzera solo per sentito dire. I criteri che dimostrano l’esistenza di vincoli stretti sono disciplinati in un’ordinanza relativa alla legge sulla cittadinanza.

Art. 27 In seguito a perenzione o perdita della cittadinanza

Approvate il fatto che la reintegrazione sia ora disciplinata da un’unica disposizione (anziché dagli attuali art. 21, 23 e 58 LCit)?

Termine per la presentazione di una do-

manda di reintegrazione

Approvate che la domanda di reintegrazione debba essere presentata entro dieci anni dalla perdita della cittadinanza svizzera e che, allo scadere di tale termine, possa essere presentata solo da chi ha totalizzato almeno tre anni di soggiorno in Svizzera?

Art. 33 Soggiorno

Approvate il fatto che per la durata del soggiorno siano computati solo i soggiorni effettuati in virtù di un permesso di domicilio, di un permesso di dimora o di un'ammissione provvisoria e non quelli effettuati in qualità di richiedente l’asilo?