Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/105: Revisione totale della legge sulla cittadinanza · 49 pagine
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F. Conclusione
La maggior parte dei partecipanti alla consultazione approvano gli obiettivi perseguiti dalla revisione totale (vedasi introduzione). Le condizioni materiali d'idoneità alla naturalizzazione secondo l'articolo 11 e i criteri d'integrazione secondo gli articoli 11 e 20 hanno riscontrato particolare plauso. Perlopiù incontestati i previsti adeguamenti nel settore della reintegrazione, della naturalizzazione agevolata per il figlio di genitore svizzero, dell'annullamento della naturalizzazione e dello svincolo dalla cittadinanza di più Cantoni. Nettamente approvata anche l'adesione della Svizzera alla Convenzione europea sulla nazionalità e alla Convenzione per la prevenzione della condizione di apolide in relazione alla successione di Stati; una netta maggioranza dei partecipanti alla consultazione è invece contraria a che l'adesione della Svizzera alle due convenzioni sia collegata alla revisione totale. Da più parti è suggerito di introdurre, nella cornice della revisione di legge, agevolamenti per la naturalizzazione dei giovani stranieri della terza generazione, nonché la parificazione, nell'ottica del diritto in materia di naturalizzazione, dell'unione domestica registrata rispetto al matrimonio.
Le nuove condizioni formali per la naturalizzazione ordinaria, ossia l'essere titolari del permesso di domicilio e l'aver totalizzato otto anni di soggiorno in Svizzera, hanno suscitato un certo scetticismo o addirittura rifiuto. Se una forte maggioranza dei Cantoni e dei partiti approvano la condizione del permesso di domicilio per poter essere ammessi alla procedura di naturalizzazione ordinaria, la disciplina proposta riscontra ostilità soprattutto nel campo delle altre cerchie consultate. È altresì contestato l'abbassamento da dodici a otto anni della durata del soggiorno richiesta a livello federale: pur suscitando l'adesione della maggior parte dei partecipanti alla consultazione, la proposta è respinta – fatto non trascurabile – da ben dieci Cantoni e due partiti (PLR e UDC).
Anche la questione dei soggiorni computabili per la naturalizzazione ordinaria e del doppio computo degli anni trascorsi in Svizzera tra il 10° e il 20° anno d'età ha suscitato controversie. Sebbene una forte maggioranza dei Cantoni e dei partiti approvino la proposta secondo cui vanno computati solo i soggiorni effettuati in virtù del permesso di dimora o domicilio oppure di un'ammissione provvisoria, vi sono partecipanti che la ritengono troppo prudente o che addirittura la respingono totalmente. Una parte delle cerchie espressesi ritengono che, a fronte dell'abbassamento a otto anni della durata del soggiorno richiesta, si dovrebbe rinunciare al doppio computo previsto per i giovani e i bambini. La maggior parte dei partecipanti alla consultazione ritengono invece che i vantaggi accordati dal diritto vigente a questo gruppo di persone si giustifichino anche nella cornice della nuova normativa. Alcune voci chiedono in tale contesto l'introduzione di una durata minima del soggiorno.
Dalla consultazione emerge una forte propensione per la definizione di un limite massimo per quanto concerne l'armonizzazione delle esigenze cantonali e comunali in materia di residenza. La maggioranza dei partecipanti prediligono chiaramente la proposta comprendente un limite massimo vincolante di tre anni (seconda variante). Le voci contrarie deplorano la forte ingerenza che tale proposta rappresenta in termini di sovranità dei Cantoni sotto il profilo procedurale e organizzativo. Proprio per questo alcuni partecipanti respingono l'idea stessa di una procedura di naturalizzazione unitaria, come anche l'introduzione di termini d'ordine e la riduzione della durata di validità dell'autorizzazione di naturalizzazione. Gli ultimi due aspetti sono criticati anche da una parte delle voci dettesi favorevoli, le quali ritengono la prevista durata di validità di sei mesi troppo breve e auspicano di vederla aumentata ad almeno nove o addirittura dodici mesi; tali voci rilevano peraltro la necessità di introdurre termini d'ordine anche per quanto concerne gli iter procedurali di competenza della Confederazione.