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Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 42 pagine
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Legge federale sul contratto d’assicurazione. Avamprogetto
a. (concerne soltanto il testo tedesco)
c. in quanto intermediario assicurativo ai sensi dell’articolo 43 capoverso 1 dimostra di avere aderito al servizio di mediazione.
2(Concerne soltanto il testo tedesco)
Art. 45 cpv. 1 periodo introduttivo, nonché lett. f e g, cpv. 1bis, 1ter e 2
1 In occasione del primo contatto, gli intermediari assicurativi devono fornire alla persona interessata almeno le seguenti informazioni:
f. se esercitano l’attività di intermediari assicurativi, rispettivamente di agenti assicurativi; e
g. se sono iscritti nel registro.
1bis L’intermediario assicurativo deve inoltre informare in merito all’obbligo di trasmissione ai sensi dell’articolo 68 capoverso 2 della legge federale del ...22 sul contratto d’assicurazione, come pure in merito alle condizioni alle quali si può rinunciare a tale trasmissione.
1ter Se riceve una prestazione ai sensi dell’articolo 68 capoverso 2 della legge federale del ...23 sul contratto d’assicurazione, l’intermediario assicurativo deve informare in maniera completa e veritiera lo stipulante in merito al genere, all’entità e al calcolo di tale prestazione.
2 Le informazioni ai sensi dei capoversi 1–1ter devono essere fornite su un supporto durevole e accessibile per lo stipulante.
Art. 55 cpv. 1 e 2 lett. a
1 In deroga all’articolo 59 della legge federale del ... sul contratto d’assicurazione la dichiarazione di fallimento non estingue le assicurazioni sulla vita garantite dal patrimonio vincolato.
2 Per quanto riguarda le assicurazioni sulla vita l’autorità di sorveglianza può:
a. vietare il riscatto, la costituzione in pegno nonché le anticipazioni su polizza e, nel caso previsto nell’articolo 56 della legge federale del ... sul contratto d’assicurazione, il pagamento del valore di riscatto; oppure
Art. 85a Servizio di mediazione
1 Le imprese di assicurazione autorizzate a esercitare l’assicurazione diretta in Svizzera (art. 2), come pure gli intermediari assicurativi istituiscono ed esercitano in comune un servizio di mediazione organizzato secondo il diritto privato e dotato di personalità giuridica autonoma.
2 Il servizio di mediazione offre agli assicurati la possibilità di sottoporre le loro divergenze di opinione nel contesto di un contratto di assicurazione o di