Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 103 pagine
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zioni private non insorgono maggiori costi alla Confederazione perché tali costi sono coperti da emolumenti riscossi dalle imprese di assicurazione e dagli intermediari sottoposti a sorveglianza.
3.2 Ripercussioni per i Cantoni
Le modifiche della legislazione in materia di contratto d'assicurazione riguardano il diritto privato e in tale misura non necessitano di ulteriori interventi dello Stato. La giurisprudenza civile nei Cantoni dovrebbe comunque subire uno sgravio perché il nuovo diritto dovrebbe eliminare ampiamente le insufficienze della legislazione attualmente in vigore. Per il rimanente il progetto non dovrebbe avere ripercussioni per i Cantoni e i Comuni.
3.3 Ripercussioni sull’economia
Secondo il messaggio del 5 maggio 19765 concernente una nuova legge federale sulla sorveglianza degli istituti d’assicurazione privati, la sorveglianza dello Stato sulle assicurazioni private è soprattutto legittimata dall’importanza del settore delle assicurazioni private e dalla necessità di tutelare gli interessi delle persone assicurate.
La revisione totale della legge sul contratto d’assicurazione è destinata a mantenere l’attrattiva della piazza economica e ad accrescere simultaneamente la protezione dei consumatori.
Uno dei postulati fondamentali in materia di contratto d’assicurazione consiste nella garanzia di una protezione assicurativa ragionevole e realizzabile. Numerosi miglioramenti devono essere attuati per il tramite di una strutturazione perlomeno semimperativo di prescrizioni un tempo dispositive. Ciò si applica in particolare ai contratti di consumo o ai contratti con le piccole e medie imprese. La nuova legislazione provvede a instaurare un equilibrio tra gli obblighi degli stipulanti e quelli delle imprese di assicurazione.
Un certo rafforzamento è già stato raggiunto con la revisione parziale del 2004 della legge sul contratto d’assicurazione. La deregolamentazione intervenuta nel quadro della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori – nel cui ambito si trattava tra l’altro di rinunciare a un controllo preventivo dei prodotti – ha determinato simultaneamente un rafforzamento della protezione assicurativa nel contesto della revisione parziale della LCA di quell’epoca. La presente revisione totale istituirà un atto legislativo moderno e favorevole ai consumatori. In Svizzera questa interazione tra la legislazione in materia di sorveglianza degli assicuratori e quella sul contratto d’assicurazione ha seguito un decorso ampiamente parallelo a quello nell’UE.
5 FF 1976 II 870