Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 103 pagine

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Art. 85a Servizio di mediazione

Un servizio di mediazione nel settore delle assicurazioni private corrisponde indubbiamente a una necessità comprovata; è ciò che ha evidenziato non da ultimo la vastità dell’attività esplicata dalla fondazione per il servizio di mediazione istituita su iniziativa delle imprese di assicurazione. Per questo motivo il servizio di mediazione deve essere sancito dalla legge.

Conformemente al nuovo articolo proposto in ambito di LSA non soltanto le imprese di assicurazione autorizzate ma anche gli intermediari assicurativi sono tenuti a istituire ed esercitare un servizio di mediazione organizzato secondo il diritto privato e dotato di personalità giuridica autonoma. L’autodisciplina per il tramite dei servizi di mediazione che le imprese di assicurazione hanno creato su base volontaria a contare dal 1972 ha dato buone prove, ragione per cui il servizio di mediazione dovrà essere esercitato anche in futuro come organismo di autodisciplina. Il servizio di mediazione non ha competenze giudiziarie, ma fornisce consulenza e mediazione in vista di un accordo amichevole. Per corrispondenza esso non ha competenze decisionali, né fruisce del potere di impartire istruzioni. Dato che non dispone di competenze decisionali di diritto civile, il ricorso al servizio di mediazione non comporta nessuna interruzione della prescrizione.

Il servizio di mediazione può far partecipare ai suoi costi le persone che ricorrono ai suoi servizi.

Art. 87 Delitti

La disposizione penale dell’articolo 87 capoverso 1 lettera cbis LSA è completata in maniera corrispondente in seguito all’introduzione del divieto di doppia attività all’articolo 41 AP-LSA.

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni per la Confederazione

Conformemente all’articolo 98 capoverso 3 Cost. la Confederazione emana «prescrizioni sul settore delle assicurazioni private». La revisione totale della legge sul contratto d’assicurazione riguarda il diritto privato. In tale misura essa non necessita di ulteriori interventi dello Stato a parte l’attività legislativa.

Conferendo alla Confederazione la competenza di legiferare in materia di assicurazioni private, la Costituzione le impartisce simultaneamente una competenza in ambito di sorveglianza4. Anche per quanto riguarda la sorveglianza in materia di assicura-

4 Cfr. FF 1997 I 1 (messaggio del 20.11.1996 concernete la revisione della Costituzione federale).