Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 103 pagine
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Art. 43 Iscrizione a registro
Nei capoversi 1 e 2 i concetti di «intermediario assicurativo non vincolato» e di «intermediario assicurativo vincolato» sono ridefiniti e sostituti con l’intermediario assicurativo e con l’agente assicurativo.
Come conseguenza del divieto di doppia attività ai sensi dell’articolo 41 AP-LSA l’intermediario assicurativo non può più farsi iscrivere simultaneamente come intermediario assicurativo e come agente assicurativo (rispettivamente come intermediario assicurativo non vincolato e intermediario assicurativo vincolato), come nel quadro dell’ordinamento legale attualmente in vigore.
Art. 44 Condizioni per l’iscrizione a registro
Fondandosi sulla proposta della commissione di esperti si propone di introdurre d’ora in poi nella legge il servizio di mediazione in materia di assicurazioni private (cfr. art. 85a AP-LSA). Al servizio devono aderire anche gli intermediari assicurativi (cfr. art. 43 cpv. 1 LSA). Ai fini dell’iscrizione a registro è necessaria una prova corrispondente, ragione per cui questo capoverso deve essere completato con una nuova lettera c.
Art. 45 Obbligo d’informare Capoverso 1
In occasione del primo contatto l’intermediario assicurativo deve informare se opera come intermediario assicurativo o come agente assicurativo e se è iscritto nel registro degli intermediari (art. 45 cpv. 1 lett. g AP-LSA).
D’ora in poi viene previsto anche a livello di diritto privato l’obbligo dell’intermediario assicurativo di trasmettere le prestazioni dell’impresa di assicurazione (art. 68 cpv. 2 AP-LCA). Il concetto di «prestazioni» è comprensivo delle provvigioni, delle superprovvigioni e di altri vantaggi valutabili in denaro. L’intermediario assicurativo deve informare lo stipulante preliminarmente al contratto in merito al suo obbligo di trasmissione di queste prestazioni, come pure in merito alle condizioni alle quali vi si può rinunciare.
Capoverso 1bis
Per quanto riguarda l’intermediario assicurativo l’obbligo di trasmissione delle prestazioni ai sensi dell’articolo 68 capoverso 2 AP-LCA è vincolato a un ampio obbligo di informare. Lo stipulante deve essere informato sul genere, sull’entità e sul calcolo delle prestazioni in relazione diretta o indiretta con il contratto. L’obbligo di informare deve essere adempito al momento della ricezione delle prestazioni dall’impresa di assicurazione.
Art. 55 Fallimento dell’impresa di assicurazione
Le disposizioni sul fallimento dell’impresa di assicurazione devono essere adeguate a quelle dell’avamprogetto di LCA.