Avamprogetto ORTV (modalità revisione)
Consultazione 2008/110: Revisione dell'Ordinanza sull'allarme (OAll)
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Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV, RS 784.401)
Art. 9 Obblighi di diffusione
(art. 8 cpv. 1 - 3 LRTV)
1 Possono ordinare la diffusione di comunicati urgenti di polizia, comunicati d’allarme ufficiali e istruzioni sul comportamento da adottare:
a. le competenti autorità cantonali in caso di avvenimenti per i quali l’intervento compete ai Cantoni;
b. le competenti autorità federali in caso di avvenimenti per i quali l’intervento compete alla Confederazione, segnatamente la Cancelleria federale e la Centrale nazionale d’allarme (CENAL).
c. i competenti organi federali per allertare la popolazione in caso di pericoli naturali (tramite allerta ufficiale) o terremoti (tramite notifica ufficiale di terremoto).
2 In caso pericoli naturali secondo il capoverso 1 lettera c, sottostanno all'obbligo di diffusione unicamente i comunicati seguenti:
a. avvisi di pericolo valanga del livello 5;
b. allerte e notifiche di terremoto dei livelli 4 e 5;
c. le altre allerte in caso di pericolo naturale dei livelli da 3 a 5.
2 3 L’autorità o l'organo che ordina la diffusione competente secondo il capoverso 1 provvede affinché le emittenti e i fornitori di servizi di telecomunicazione siano informati tempestivamente e dettagliatamente.
3 4 Tutte le emittenti la cui zona di copertura potrebbe essere colpita da un è minacciata dal pericolo o colpita dal sinistro sono tenute a diffondere senza indugio, senza modifica e gratuitamente durante il loro tempo di trasmissione i comunicati urgenti di polizia, i comunicati d’allarme ufficiali e le istruzioni sul comportamento da adottare. In caso di allerta e notifiche secondo il capoverso 1 lettera c, l'organo specialistico competente decide se la diffusione avviene prontamente o alla prossima occasioneSono tenute a diffondere anche le informazioni relative alla cessazione del pericolo, all’allentamento o all’abolizione di istruzioni, alla rettifica di falsi allarmi e alla prova delle sirene.
4 5 Se la situazione lo esige, l’autorità o l'organo specialistico competente secondo il capoverso 1 può estendere gli obblighi di diffusione alle emittenti nelle zone circostanti, nonché ai fornitori di servizi di telecomunicazione che operano nella zona interessata e diffondono programmi in zone che potrebbero essere colpite dal pericolo, e obbligarli a procedere ad adeguate sovraimpressioni.