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Consultazione 2008/110: Revisione dell'Ordinanza sull'allarme (OAll) · 6 pagine
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Ordinanza sull'allerta e l'allarme (Ordinanza sull’allarme, OAll)
Modifiche del… 2009 Bozza del 01.12.2008 (per indagine conoscitiva)
Il Consiglio federale svizzero,
ordina:
I
L’Ordinanza sull'allarme del 5 dicembre 20031 è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1
1 La presente ordinanza disciplina:
a. l'allerta e la diffusione di raccomandazioni di comportamento nonché l'allarme e la diffusione di istruzioni di comportamento in caso di pericolo imminente;
b. l'organizzazione e le competenze nel campo dell'allerta e dell'allarme.
Art. 2
Abrogato
Titolo antecedente l'art. 3
Sezione 2: Disposizioni generali
Art. 3 Preallerta, allerta e revoca dell'allerta
1 Un pericolo probabile o imminente è segnalato agli organi federali, cantonali e comunali competenti con sufficiente anticipo per mezzo di preallerta o allerta. L'allerta può essere accompagnata da informazioni sulle possibili conseguenze dell'evento.
2 L'allerta alla popolazione è prevista solo in caso di necessità; può essere accompagnata da raccomandazioni di comportamento ed è sempre preceduta dall'allerta alle autorità, ad eccezione di casi di particolare urgenza.
3 Una preallerta è rinnovata, convertita in allerta o annullata con una revoca.
RS ..........
1 RS 520.12 2005–......