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Consultazione 2008/110: Revisione dell'Ordinanza sull'allarme (OAll) · 12 pagine
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520.12 Ordinanza concernente il preallarme,sull'allerta e l’allarme e la diffusione di istruzioni di comportamento presso la popolazione (Ordinanza sull’allarme, OAll)
del 5 dicembre 2003 (Stato 30 dicembre 2003)
Bozza del 01.12.2008 (per indagine conoscitiva)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 75 capoverso 1 della lLegge federale del 4 ottobre 20021 sulla
protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) del 4 ottobre 20022 , ordina:
Sezione 1: Oggetto
Art. 1 Scopo
1 La presente ordinanza disciplina:
a. il preallarme, l’allertaarme e la diffusione di istruzioni e raccomandazioni di comportamento presso la popolazione nonché l'allarme e la diffusione di istruzioni di comportamento in caso di pericolo imminente;
b. l’organizzazione e le competenze nel campo dell'allerta e dell’allarme.
2 Per l’allarme in caso di minaccia radioattiva per della popolazione valgono inoltre:
a. l’ordinanza del 26 giugno 19913 concernente l’organizzazione d’intervento in caso di aumento della radioattività;
b. l’ordinanza del 28 novembre 19834 sulla protezione d’emergenza in prossimità degli impianti nucleari;
c. l’ordinanza del 3 dicembre 19905 sulla Centrale nazionale d’allarme.
3 Per l’allarme in caso di incidenti rilevanti vale inoltre l’ordinanza del 27 febbraio 19916 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti.
RU 2003 5165
RS 520.12
1RS 520.1; RU 2003 4187