Avamprogetto (modalità revisione)

Consultazione 2008/110: Revisione dell'Ordinanza sull'allarme (OAll) · 12 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto

520.12 Ordinanza concernente il preallarme,sull'allerta e l’allarme e la diffusione di istruzioni di comportamento presso la popolazione (Ordinanza sull’allarme, OAll)

del 5 dicembre 2003 (Stato 30 dicembre 2003)

Bozza del 01.12.2008 (per indagine conoscitiva)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 75 capoverso 1 della lLegge federale del 4 ottobre 20021 sulla

protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) del 4 ottobre 20022 , ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1 Scopo

1 La presente ordinanza disciplina:

a. il preallarme, l’allertaarme e la diffusione di istruzioni e raccomandazioni di comportamento presso la popolazione nonché l'allarme e la diffusione di istruzioni di comportamento in caso di pericolo imminente;

b. l’organizzazione e le competenze nel campo dell'allerta e dell’allarme.

2 Per l’allarme in caso di minaccia radioattiva per della popolazione valgono inoltre:

a. l’ordinanza del 26 giugno 19913 concernente l’organizzazione d’intervento in caso di aumento della radioattività;

b. l’ordinanza del 28 novembre 19834 sulla protezione d’emergenza in prossimità degli impianti nucleari;

c. l’ordinanza del 3 dicembre 19905 sulla Centrale nazionale d’allarme.

3 Per l’allarme in caso di incidenti rilevanti vale inoltre l’ordinanza del 27 febbraio 19916 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti.

RU 2003 5165

RS 520.12

1RS 520.1; RU 2003 4187

2 RS 520.1

3 RS 732.32

4 RS 732.33

5 RS 732.34

6 RS 814.012