Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/14: Modifica della legge sulla medicina della procreazione (diagnosi preimpianto) · 76 pagine
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perché le Camere hanno conferito un mandato vincolante in tal senso al Consiglio federale accogliendo la mozione sull’approvazione della DPI (04.3439).
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità e legalità
In merito alla base costituzionale e alla legalità del progetto si rinvia a quanto esposto nei numeri 1.4 e 1.5.1.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Sulla compatibilità con il diritto europeo e la Convenzione del Consiglio d’Europa si rinvia ai chiarimenti esposti nel numero 1.7.2.
Né l’ONU119 o l’UNESCO120 né l’OMS conoscono nei loro patti, nelle dichiarazioni o risoluzioni disposizioni che vanno oltre il diritto costituzionale elvetico in materia o che non ammetterebbero la DPI alle condizioni quadro e alle indicazioni adottate nel presente avamprogetto.
5.3 Subordinazione al freno alle spese e conformità alla legge sui sussidi
Il progetto non prevede spese uniche o ricorrenti di un importo tale per cui diverrebbe rilevante l’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost. L’adempimento di compiti di vigilanza dovrà essere indennizzato, nella misura in cui in base all’articolo 12 capoverso 2bis l’autorità preposta all’autorizzazione li deleghi a terzi, secondo i principi della legge sui sussidi (RS 616.1) (sull’importo degli indennizzi cfr. n. 3.1.1). Tali principi dovranno essere considerati anche per l’esecuzione della valutazione (art. 14a) e il sostegno di progetti di ricerca (art. 14b).
5.4 Delega di competenze legislative
Conformemente alla nuova formulazione dell’articolo 14 e al tenore del nuovo articolo 14a capoverso 5, il Consiglio federale ha anche la facoltà di emanare disposizioni d’esecuzione concernenti la valutazione e gli obblighi dei titolari di un’autorizzazione. Tra i loro obblighi rientrano segnatamente i dettagli sui contenuti
119 In particolare il Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II); i diritti e le libertà in esso enunciati coincidono ampiamente con quelli della CEDU che non vengono lesi dal presente progetto (cfr. n. 1.7.2, Consiglio d’Europa).
120 In particolare la Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti dell’uomo del novembre 1997 e la Dichiarazione internazionale del 16 ottobre 2003 sui dati genetici umani; anche questi due dispositivi normativi non prevedono prescrizioni specifiche sulla DPI né regole generali con cui questo progetto o il vigente diritto costituzionale e legislativo svizzero potrebbero trovarsi in contrasto (cfr. messaggio LEGU, FF 2002 6561, n. 6.3).