Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/14: Modifica della legge sulla medicina della procreazione (diagnosi preimpianto) · 76 pagine

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scientifica per studiare le conseguenze dell’ammissione della DPI può includere anche aspetti della parità di diritti tra donna e uomo (cfr. n. 2.3, art. 14b).

3.4.3 Per l'assicurazione malattia sociale

L’assunzione dei costi di una FIV con trasferimento di embrioni non fa parte delle prestazioni obbligatorie dell’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie.117 A questo proposito non è prevista alcuna revisione. Anche per la DPI non è prevista l’assunzione dei costi, per cui il disegno di legge non ha effetti sull’assicurazione malattia sociale.

3.4.4 Per la libertà economica

La regolamentazione proposta tocca la libertà economica (art. 27 Cost.) nella misura in cui prevede una procedura di autorizzazione per i centri FIV e i laboratori genetici che subordina il rilascio dell’autorizzazione all’adempimento di determinate condizioni (segnatamente la qualifica dei medici che intendono prescrivere una DPI) e vincola l’autorizzazione a doveri (segnatamente l’obbligo di notifica). Questo intervento nella libertà economica va considerato proporzionato (cfr. n. 1.5.1).

I laboratori che eseguono l’esame genetico degli embrioni sono assoggettati a norma dell’articolo 8 capoverso 2 all’obbligo di autorizzazione conformemente all’articolo 8 capoverso 1 LEGU. Non è ancora stabilito se, in considerazione del complesso e delicato metodo DPI, si dovranno aumentare singoli requisiti in relazione all’infrastruttura e alla qualifica del direttore del laboratorio e del personale di laboratorio; d’altronde, a norma dell’articolo 8 capoverso 2 LEGU, le condizioni di autorizzazione vanno stabilite a livello d’ordinanza. Non è quindi ancora possibile formulare indicazioni riguardo agli effetti della normativa sui laboratori.

3.5 Ripercussioni per il Principato del Liechtenstein

L’applicabilità della presente legge nel Principato del Liechtenstein è evinta dai principi del Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 1923118 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein. Secondo questo trattato di unione doganale la LPAM non è applicabile nel Principato del Liechtenstein, motivo per cui anche le disposizioni della revisione della legge non costituiscono materia del trattato doganale. Anche al di fuori del trattato di unione doganale non sono prevedibili ripercussioni per il Principato del Liechtenstein.

4 Rapporto con il programma di legislatura

Il progetto non è annunciato nel programma di legislatura 2007-2011. Ciò nonostante, l’avamprogetto è già stato elaborato nella legislatura corrente anche

117Cfr. l’allegato 1 n. 3 dell’ordinanza del DFI del 29 settembre 1995 sulle prestazioni

dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre), RS 832.112.31.

118 RS 0.631.112.514