Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/14: Modifica della legge sulla medicina della procreazione (diagnosi preimpianto) · 76 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 65Fedlex · Rapporto esplicativo
3.3 Per l’economia
L’attuale divieto della DPI è abrogato ed è sostituito da un metodo in un quadro normativo assai restrittivo. Siccome le malattie genetiche, che costituiscono un’indicazione per l’applicazione di una DPI, sono rare, il numero delle coppie che farà capo a una DPI alle condizioni richieste sarà esiguo. La regolamentazione avrà quindi ripercussioni minime per l’economia nazionale svizzera. Si prevedono circa 50–100 metodi DPI all’anno che causano ogni volta costi dell’ammontare di circa 10 000–20 000 franchi, talché complessivamente si può prevedere una somma totale oscillante tra 500 000 e 2 milioni di franchi all’anno di fatturato tramite le DPI. Per il settore molto specializzato della medicina privata della procreazione si tratta nondimeno di un campo d’attività rilevante. Va inoltre ricordato che in virtù del vigente divieto parte di questo fatturato è stato conseguito finora all’estero e che ora esso può essere realizzato in Svizzera.
3.4 Altre ripercussioni
3.4.1 Per le persone disabili
I critici temono che l’ammissione della DPI possa comportare un peggioramento della situazione delle persone disabili. La possibilità di evitare la trasmissione di malattie genetiche rafforzerebbe la discriminazione dell’invalidità o della malattia delle persone colpite, poiché la loro situazione appare evitabile (cfr. n. 1.3.4).
Anche se con la DPI è possibile evitare solo una piccola parte di tutte le forme di invalidità e malattia e quindi si può ritenere che la percettibilità sociale della DPI e dei suoi effetti saranno irrilevanti, occorre tenere conto di questi timori. L'avamprogetto prevede pertanto che gli effetti dei metodi sulla società saranno valutati (cfr. n. 2.3, art. 14a). Questo e la possibilità, anch’essa prevista, di sostegno a favore della ricerca scientifica per studiare le conseguenze dell’ammissione della DPI permettono di constatare ripercussioni indesiderate e, se del caso, di adottare contromisure (cfr. n. 2.3, art. 14b). Va tenuto presente a questo riguardo che la situazione delle persone disabili non dipende soltanto dall’ammissione della DPI ma è determinata da un gran numero di fattori. Il rischio della discriminazione e di atteggiamenti negativi nei confronti di persone disabili non va quindi contrastato solo con misure specifiche in questo settore ma nel quadro di una politica globale della parità, a cui obbliga già oggi il diritto sulle pari opportunità dei disabili (art. 8 cpv. 2 Cost. e la legge sui disabili; LDis, RS 151.3).
3.4.2 Per la parità tra donna e uomo
In alcuni ambienti si teme che l’ammissione della DPI non avvenga nell’interesse della prevenzione di situazioni di insostenibili di stress ma per volontà di disporre del corpo della donna. L’interesse primario sarebbe l’ottenimento di oociti per scopi di ricerca o per l’economia, e il consenso delle coppie e delle donne interessate sarebbe il risultato di una pressione sociale esplicita o interiorizzata (cfr. n. 1.3.5)
La normativa proposta assicura per contro l’illimitato esercizio del diritto di autodeterminazione degli interessati. La DPI si giustifica unicamente in virtù della sofferenza da evitare ai potenziali genitori e gli interessi di terzi non entrano in linea di conto (cfr. n. 2.1, art. 5 e 5a). Inoltre, il previsto sostegno a favore della ricerca