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Consultazione 2008/14: Modifica della legge sulla medicina della procreazione (diagnosi preimpianto) · 6 pagine

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Legge federale concernente la procreazione con assistenza medica (Legge sulla medicina della procreazione, LPAM)

Modifica del ...

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del ... 1,

decreta:

I

La legge sulla medicina della procreazione del 18 dicembre 19982 è modificata come segue:

Art. 5 Applicazione dei metodi di procreazione

Un metodo di procreazione può essere applicato soltanto nei casi in cui:

a. si intenda rimediare alla sterilità di una coppia, dopo che gli altri metodi di trattamento siano falliti o risultati senza probabilità di riuscita; o

b. non si possa evitare altrimenti il pericolo di trasmettere ai discendenti una malattia grave.

Art. 5a (nuovo) Esame del patrimonio genetico dei gameti o degli embrioni in vitro,

selezione dei gameti o degli embrioni

1 L’esame del patrimonio genetico dei gameti e la loro selezione onde influire sul sesso o su altre caratteristiche del figlio sono ammissibili soltanto se non si può evitare altrimenti il pericolo di trasmettere la predisposizione a una malattia grave. È fatto salvo l’articolo 22 capoverso 4.

2 L’esame del patrimonio genetico degli embrioni in vitro e la loro selezione secondo il sesso o altre caratteristiche sono ammissibili soltanto se:

a. non si può evitare altrimenti il pericolo che si annidi nell’utero un embrione con predisposizione a una malattia grave;

b. è probabile che questa malattia grave si manifesti prima dei 50 anni;

c. non è disponibile una terapia efficace e appropriata per lottare contro questa malattia grave; e

RS 810.11

1 FF 2010 …

2 RS 810.11

2008–1686