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Consultazione 2008/18: Modifica del pacchetto di ordinanze che disciplinano l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (Pacchetto OITE) · 4 pagine

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Ordinanza concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi (OITA)

Modifica del ....

Il Consiglio federale svizzero

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I

L'ordinanza del 18 aprile 20071 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi è modificata come segue:

Art. 4 Persona soggetta all’obbligo di dichiarazione

La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve:

a. dichiarare preventivamente al servizio veterinario di confine le partite soggette a visita obbligatoria almeno prima del loro arrivo;

abisse l'arrivo previsto delle partite è fuori dagli orari di presenza del servizio veterinario di confine, comunicare telefonicamente l'arrivo al servizio di picchetto del servizio veterinario di confine del rispettivo aeroporto, prima dell'atterraggio dell'aereo;

b. portare le partite al controllo del servizio veterinario di confine, seguendo le istruzioni dello stesso;

c. coadiuvare il servizio veterinario di confine preparando gli animali per la visita e riprendendone possesso dopo la stessa; e

Art. 5 cpv. 3

3 Gli esercenti di aeroporti notificano all’UFV le imprese incaricate e segnalano loro gli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. 6 Servizi postali e di corriere

Le imprese che offrono servizi postali e di corriere devono presentare al posto d’ispezione frontaliero designato dall’UFV le partite soggette a controllo al servizio veterinario di confine, immediatamente dopo il loro arrivo.

1 RS 916.443.12