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Consultazione 2008/18: Modifica del pacchetto di ordinanze che disciplinano l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (Pacchetto OITE) · 4 pagine

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Importazione e transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi

Art. 7 cpv. 5

5 La dichiarazione preventiva delle partite deve svolgersi ai sensi dell'articolo 19, capoversi 1-3.

Art. 13 Abs. 1bis e 2

1bis La dichiarazione preventiva delle partite deve svolgersi ai sensi dell'articolo 19, capoversi 1–3 e, in caso di trasbordo da un aeromobile a un altro, deve contenere ulteriori indicazioni sull'ora prevista del trasbordo.

2 Immediatamente dopo l'atterraggio, gli animali, a eccezione di quelli che non lasciano l’aeromobile, devono essere portati dalle imprese incaricate nelle sale per animali indicate dal servizio veterinario di confine e sottoposti al controllo di quest'ultimo.

Art. 14 Partite destinate a un Paese terzo in transito per i Paesi membri dell'Unione

Europea

1 Per le partite provenienti da Paesi terzi e destinate a un Paese terzo, che vengono trasportate attraverso uno Stato membro dell'Unione Europea, si applica l'articolo 7 cpv 1 e 3.

2 La dichiarazione preventiva delle partite deve svolgersi ai sensi dell'articolo 19, capoversi 1–3 e, in caso di trasbordo da un aeromobile a un altro, deve contenere ulteriori indicazioni sull'ora prevista del trasbordo.

3 Le partite possono transitare se:

a. la partita proviene da un Paese terzo da cui l'importazione non è vietata per ragioni di polizia sanitaria;

b. in caso di respingimento, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione si impegna a riprendere possesso della partita e a rispedirla;

c. si è in presenza, qualora fosse necessario, di un certificato attestante il rispetto delle garanzie sanitarie; l'UFV divulga i certificati necessari in internet.

4 Immediatamente dopo l'atterraggio, gli animali, a eccezione di quelli che non lasciano l’aeromobile, devono essere portati dalle imprese incaricate nelle sale per animali indicate dal servizio veterinario di confine e sottoposti al controllo di quest'ultimo.

5 All’interno dell’aeroporto gli animali non possono lasciare il perimetro delimitato dall’Amministrazione delle dogane, salvo che ne sia stato autorizzato il trasporto con un veicolo stradale.

Art 14a Partite destinate direttamente a un Paese terzo

1 Alle partite provenienti da Paesi terzi e trasportate in seguito direttamente dalla Svizzera in un Paese terzo si applica l'articolo 14 capoversi 1 e 3-5.