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Consultazione 2008/18: Modifica del pacchetto di ordinanze che disciplinano l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (Pacchetto OITE) · 2 pagine
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Ordinanza concernente l’importazione di animali da compagnia (OIAC)
del
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L'ordinanza del 18 aprile 20071 concernente l’importazione di animali da compagnia è modificata come segue:
Art. 7 Posti d’ispezione frontalieri riconosciuti
1 L’importazione diretta per via aerea di animali da compagnia provenienti da Stati di cui all’articolo 1 lettere c e d può avvenire attraverso un aeroporto nazionale (Zurigo, Ginevra o Basilea).
2 Gli animali importati illecitamente attraverso un altro aeroporto saranno sequestrati dalla dogana e inviati al servizio veterinario di confine dell'aeroporto di Zurigo o Ginevra. Il servizio veterinario di confine applicherà, se del caso, le misure di cui all'articolo 22.
II
L'allegato 2 è modificato come segue: