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Consultazione 2008/18: Modifica del pacchetto di ordinanze che disciplinano l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (Pacchetto OITE) · 2 pagine
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916.472 Ordinanza sulle tasse dell’Ufficio federale di veterinaria (OT-UFV)
del
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L'ordinanza del 30 ottobre 19851 concernente le tasse dell'Ufficio federale di veterinaria è modificata come segue:
Art. 17a Partite in transito e importate da Paesi terzi prive di dichiarazione preventiva
Per le partite importate o in transito da Paesi terzi sprovviste della necessaria dichiarazione preventiva, come disciplinato dall'articolo 4 lettera a dell'ordinanza del 18 aprile 20072 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi o dall'articolo 4 lettera a dell'ordinanza del 18 aprile 20073 concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi, si applica un supplemento di 150 franchi sulla tassa.
Capitolo 2, Sezione 6 (art. 23)
Abrogato