Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/2: Ordinanza del 19 ottobre 1977 sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione (OAMin) - necessità di revisione · 8 pagine

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Rapporto

1 Situazione iniziale

Il 4 ottobre 2002 il Consiglio nazionale ha trasmesso il postulato (02.3239) «Situazione dell’affiliazione in Svizzera» della consigliera nazionale Jacqueline Fehr. Tale postulato invitava il nostro Consiglio ad illustrare in un rapporto quali potrebbero essere le modalità per professionalizzare l’affiliazione in Svizzera. Concretamente occorreva discutere le possibilità di fissare nella legge esigenze minime che i Cantoni dovrebbero rispettare in materia di formazione di base e di perfezionamento per le persone incaricate dell'affiliazione, per i responsabili della vigilanza sugli affiliati e per i genitori affilianti. Tale rapporto doveva anche indicare quale ruolo potrebbe essere assunto da un organo federale per quel che riguarda il coordinamento di tutti i servizi cantonali e regionali, e in che misura detto organo potrebbe contribuire a ottimizzare la situazione dell'affiliazione in Svizzera mediante l'emanazione di direttive e norme vincolanti.

Con mandato del 10 giugno 2004, l’Ufficio federale di giustizia ha incaricato la dottoressa Kathrin Barbara Zatti, del servizio competente in materia di affiliazione dell’Associazione svizzera delle famiglie affidatarie, di allestire un rapporto peritale. Tale rapporto doveva illustrare la situazione dell’affiliazione in Svizzera e – alla luce delle esperienze maturate all’estero – presentare proposte volte a ottimizzare la situazione.

Il rapporto seguente si basa sul rapporto peritale Zatti (cfr. Allegato), consegnato nel giugno 2005, e prende posizione in merito alle raccomandazioni ivi formulate.

2 Situazione

Dall’entrata in vigore, nel 1978, della revisione del diritto della filiazione, l’affiliante necessità di un’autorizzazione secondo l’articolo 316 capoverso 1 del Codice civile (CC). Il nostro Consiglio deve emanare le necessarie disposizioni d’esecuzione relative all’obbligo d’autorizzazione e alla vigilanza. Tali disposizioni sono contenute nell’ordinanza del 19 ottobre 1977 sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione (OAMin; RS 211.222.338). Tale ordinanza è stata riveduta a due riprese, l’ultima il 29 novembre 2002.

L’OAMin distingue tra accoglimento in una famiglia (art. 4-11), accoglimento a giornata (art. 12) e accoglimento in istituti (art. 13-20). In caso di accoglimento in una famiglia di un minorenne che sia ancora sottoposto all’obbligo scolastico o che non abbia ancora compiuto i quindici anni d’età, i genitori affilianti necessitano di un’autorizzazione e sottostanno in seguito a vigilanza. L’autorizzazione è rilasciata per un affiliando determinato. L’autorità designa una persona adatta che visiti la famiglia affiliante quando necessario, ma almeno una volta l’anno, consigli i genitori affilianti e li aiuti a superare le difficoltà. Secondo l’OAMin, anche l’accoglimento di minorenni da parte di congiunti sottostà ad autorizzazione; i Cantoni possono tuttavia abrogare tale obbligo.