Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/2: Ordinanza del 19 ottobre 1977 sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione (OAMin) - necessità di revisione · 8 pagine

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Come risulta già dal parere in merito alla raccomandazione 4, al momento non vogliamo imporre ai Cantoni di equiparare, sotto il profilo strutturale, organizzativo e finanziario, l’affiliazione all’ambito degli istituti. Ciò non sarebbe nemmeno opportuno, in particolare nell’ambito dell’accoglimento di minorenni presso congiunti a scopo di affiliazione (cfr. n. 2), che riveste una grande importanza nella prassi.

3.7 Raccomandazione 7

Nell’interesse di una protezione efficace dei fanciulli e degli adolescenti in Svizzera, affiliazione inclusa, la revisione del diritto tutorio deve avere un’elevata priorità nell'agenda politica.

Tutti i responsabili a cui competono la decisione e l’attuazione di misure nell’ambito dell’aiuto ai fanciulli e agli adolescenti nonché l’affiliazione di minorenni devono disporre delle qualifiche necessarie e seguire perfezionamenti regolari.

Occorre provvedere a una specializzazione tra i tutori ufficiali e i mandatari distinguendo le misure di protezione dell’infanzia da quelle di protezione degli adulti. In tal modo sarà possibile costituire, sviluppare e garantire un know-how professionale nell’ambito della protezione dell’infanzia.

È assolutamente necessario rafforzare la posizione del minorenne nelle procedure – che siano amministrative presso l’autorità di tutela o giudiziarie dinanzi a tribunali tutori (se del caso, dopo la revisione del diritto tutorio). I fanciulli e gli adolescenti devono essere rappresentati da un avvocato indipendente in tutte le procedure che li concernono.

Condividiamo la richiesta di professionalizzare maggiormente i responsabili delle decisioni nel settore dell’affiliazione e delle autorità tutorie e ne terremo conto nel quadro della corrente revisione del diritto tutorio. Il relativo messaggio per una modifica del Codice civile (protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione) è del 29 giugno 2006. È questa la sede, come anche nel previsto Codice di procedura civile svizzero, per decidere in merito a un sostegno e una rappresentanza opportuni del minorenne nelle procedure che lo concernono; un obbligo di essere rappresentato da un avvocato in tutte le procedure sarebbe tuttavia fuori luogo. In tale contesto occorre infine rinviare agli articoli 144 e 146 CC, che riguardano l’audizione e la rappresentanza del figlio in caso di divorzio dei genitori.

3.8 Raccomandazione 8

Affinché i genitori affilianti possano svolgere il loro lavoro e il loro impegnativo compito in modo adeguato, è necessario accertare accuratamente e in maniera qualificata la loro attitudine ad assumersi tale impegno; occorre prepararli adeguatamente al loro compito, fornire loro una formazione e un perfezionamento specifici e garantire costantemente un accompagnamento qualificato del rapporto d’affiliazione. Tali condizioni preliminari devono essere precisate nelle nuove basi legali da elaborare […].