Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/2: Ordinanza del 19 ottobre 1977 sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione (OAMin) - necessità di revisione · 8 pagine
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Secondo il nostro parere, tale soluzione federalistica si è dimostrata valida e soddisfa appieno le esigenze della nuova perequazione finanziaria. Quest’ultima vieta alla Confederazione di rendere i Cantoni meri organi d’esecuzione di fitte prescrizioni di diritto federale, senza partecipare ai rispettivi costi.
Nemmeno singoli errori in occasione del collocamento di un affiliato o del riconoscimento di un posto di collocamento contraddicono quanto detto in precedenza. Tali errori non sono dovuti tanto a lacune dell’ordinamento giuridico, quanto a carenze nell’esecuzione, anche se bisogna ammettere che oggigiorno quest’ultima rappresenta un compito talvolta molto impegnativo.
Non vediamo dunque la necessità, almeno per il momento, di rivedere l’ordinanza sull’affiliazione. Siamo tuttavia disposti a sentire l’opinione dei Cantoni a tale proposito. A livello svizzero, resta da discutere se, oltre alla vigilanza sui singoli posti di collocamento, è necessaria anche una vigilanza speciale sui mediatori. Per quanto concerne la mediazione transnazionale non è chiaro quale sia la sua rilevanza nella prassi. In tali casi, all’autorità o alla persona che decide in merito al collocamento all’estero spetta in ogni caso una responsabilità particolare.
Del resto, occorre rilevare che parti delle raccomandazioni non riguardano tanto l’ordinanza sull’affiliazione quanto la legislazione concernente l’assistenza alla gioventù, attualmente di competenza dei Cantoni. In considerazione di ciò, occorre attendere il seguito dei lavori relativi al postulato Janiak, 00.3469, «Legge quadro per una politica svizzera dell’infanzia e dei giovani».
3.5 Raccomandazione 5
È indispensabile studiare il più completamente e rapidamente possibile la storia dell’affiliazione in Svizzera per poterne sviluppare la qualità e procedere alla professionalizzazione necessaria a tutti i livelli.
La richiesta di studiare la storia dell’affiliazione è già stata oggetto di diversi interventi parlamentari, in particolare della mozione Fehr (04.3065) «Bambini affidatari di forza. Ricostruzione storica», respinta dal Parlamento. Non vediamo il motivo di ritornare su tale decisione. Tanto più che anche la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali, la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia e la Conferenza delle autorità cantonali di tutela hanno di recente affermato di non vedere la necessità di intervenire in tale ambito (cfr. la nostra risposta del 18 maggio 2005 all’interrogazione Leutenegger Filippo, 05.1010, «Protezione dati anche per i minori affidati di forza»).
3.6 Raccomandazione 6
L’affiliazione in Svizzera deve essere equiparata all’ambito degli istituti sotto il profilo strutturale, organizzativo e finanziario. Entrambi gli ambiti devono essere incentrati sui bisogni dei fanciulli e degli adolescenti interessati, nel quadro di una pianificazione globale nazionale e regionale. Il collocamento in un istituto o in una famiglia deve dipendere da criteri esclusivamente professionali in funzione della situazione e delle esigenze del minorenne. Occorre sviluppare un corrispondente sistema di tariffe e di finanziamento.