Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/2: Ordinanza del 19 ottobre 1977 sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione (OAMin) - necessità di revisione · 8 pagine

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È incontestato che le attuali basi statistiche relative all’affiliazione non bastano. Tuttavia, le carenze non riguardano soltanto l’affiliazione, bensì tutto l’ambito delle misure tutorie. In vista della corrente revisione totale del diritto tutorio (ora: diritto di protezione degli adulti), esamineremo dunque le rispettive possibilità di miglioramento. Terremo tuttavia conto delle limitate risorse finanziarie e di personale dell’Ufficio federale di statistica.

Lo stesso vale anche per la raccomandazione di istituire una centrale di monitoraggio. In seno all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali esiste già ora un Ambito «Famiglia, generazioni e società», che si occupa – entro i limiti delle sue possibilità

– anche di questioni inerenti all’affiliazione.

3.4 Raccomandazione 4

Occorre istituire una commissione peritale interdisciplinare incaricata di esaminare in che misura il diritto vigente può essere modificato per essere conforme alle esigenze attuali e tenere sufficientemente conto delle conoscenze odierne. In tale contesto, si tratta di chiarire se la revisione dell’OAMin è sufficiente o se è necessario estendere la portata dell’articolo 316 CC.

In particolare occorre prescrivere ai Cantoni, in modo vincolante, che cosa devono garantire sul territorio per assicurare l’efficacia dell’affiliazione di minorenni (dalla sua equiparazione, sul piano finanziario, all’ambito dell’assistenza di fanciulli e adolescenti in istituti, al diritto dei genitori affilianti di beneficiare di un accompagnamento, un sostegno, una formazione e un perfezionamento). Gli ambiti attualmente problematici, discutibili, o addirittura totalmente esenti da regole, quali la vigilanza inadeguata sulle famiglie affilianti, l’assenza di definizioni rigorose delle forme di collocamento e di norme professionali o ancora le lacune nella vigilanza sui fornitori di posti di collocamento, devono essere oggetto di un nuovo disciplinamento. In particolare, ogni Cantone deve designare un servizio responsabile dell’organizzazione dell’affiliazione di minorenni che cooperi e collabori con gli uffici cantonali competenti nell’ambito degli istituti.

La decisione di collocare un minorenne in una famiglia affiliante o in un istituto è determinante per la sua storia personale. Anche noi riteniamo che tale decisione vada presa con grande competenza tecnica e personale. Anche un istituto o una famiglia che accoglie un minorenne deve soddisfare, in linea di principio, lo stesso profilo delle esigenze. La competenza tecnica e l’integrità personale sono tanto più importanti, poiché non sempre è un tribunale o un’autorità a decidere in merito al collocamento presso terzi, bensì in certi casi sono i genitori a vedersi costretti ad affidare il loro figlio a una famiglia o a un istituto per un periodo più o meno lungo.

Un’altra questione è quale ruolo spetta alla Confederazione quando si tratta di istituire un’affiliazione di livello qualitativamente elevato. Secondo il diritto vigente, la Confederazione prescrive soltanto condizioni generalmente accettate che i genitori affilianti e gli istituti devono adempiere se intendono accogliere un affiliato (cfr. n. 2). L’esecuzione è lasciata ai Cantoni, che decidono anche in merito a un’ampia promozione dell’affiliazione, in particolare nell’ambito della formazione, del perfezionamento e della consulenza dei genitori affilianti (art. 3 cpv. 2 lett. a OAMin).