Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/2: Ordinanza del 19 ottobre 1977 sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione (OAMin) - necessità di revisione · 8 pagine
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Per l’accoglimento a giornata sussiste soltanto un obbligo d’informazione. Tuttavia, alla vigilanza sono applicabili per analogia le disposizioni sull’accoglimento in una famiglia.
Infine, è necessaria un’autorizzazione per gestire istituti, asili nido e ricreatori. La vigilanza deve essere esercitata da rappresentanti qualificati dell’autorità.
L’autorità tutoria o un altro ufficio designato dal Cantone è competente per l’esercizio della vigilanza sugli affiliati. Il diritto federale prescrive un’unica autorità per l’accoglimento di un minorenne in vista d’adozione.
Secondo l’articolo 3 capoverso 1 OAMin, i Cantoni sono autorizzati a emanare, a protezione dei minorenni che crescono fuori della casa dei genitori, disposizioni che vanno oltre quelle della presente ordinanza. È inoltre riservato ai Cantoni di promuovere l’affiliazione soprattutto adottando provvedimenti per la formazione, il perfezionamento e la consulenza dei genitori affilianti, degli educatori di bambini e degli educatori negli istituti, come pure per la mediazione di buoni posti per gli affiliati (art. 3 cpv. 2 OAMin).
Dalla vigilanza sugli affiliati occorre trattare separatamente la questione di chi decide sul collocamento di un fanciullo o di un adolescente presso terzi. La responsabilità di tale decisione spetta ai genitori in quanto titolari della potestà parentale, alle autorità tutorie nell’ambito di misure per la protezione del figlio di cui all’articolo 307 segg. CC o alle autorità penali minorili.
Occorre infine menzionare che gli istituti che accolgono fanciulli e adolescenti con un comportamento sociale gravemente disturbato, possono richiedere – a determinate condizioni conformemente alla legge federale del 15 ottobre 1984 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure (RS 341) – sussidi sia di costruzione sia d’esercizio.
Attualmente mancano dati statistici attendibili relativi agli affiliati. Sulla base del censimento 1990, il rapporto peritale Zatti parte dal presupposto che in Svizzera circa 15 000 minorenni (con meno di 15 anni) non vivano presso i loro genitori e quindi possano essere considerati affiliati. Quasi la metà di tali minorenni vive presso congiunti. Ai minorenni che crescono in famiglie affilianti si aggiungono quelli che vivono in istituti1. La quota dei minorenni che non crescono nella loro famiglia ammonta quindi a circa il 2 per cento. Occorre rilevare che vi sono sempre più forme miste tra assistenza in famiglia e in istituto. Si sono infatti sviluppate – in parte in reazione a precedenti abusi – diverse forme di assistenza di tipo famigliare in istituti, mentre si è verificata una professionalizzazione e strutturazione presso le famiglie affilianti.
Confrontando la situazione dell’affiliazione in Svizzera con l’estero si rilevano diverse tendenze comuni. Infatti, dappertutto si registra un calo del collocamento stazionario di minorenni in istituti e una maggiore professionalizzazione dei collaboratori negli istituti e anche dei genitori affilianti.
1 Sulla base del censimento 2000, al massimo 12 846 minorenni con meno di 15 anni erano affiliati. Di questi, 6 939 vivevano presso congiunti, i restanti 5 907 erano collocati in famiglie con cui non avevano legami di parentela. Nel 2000, 8 463 minorenni con meno di 15 anni vivevano in economie domestiche collettive; di questi, 2 473 vivevano in un istituto incentrato sull’integrazione sociale dei minorenni.