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Consultazione 2008/36: Modifica dell'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) · 9 pagine

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Allegato 1 (art. 4, 6, 8 cpv. 1, 9, 11, 12 e 16)

Limitazione preventiva delle emissioni

1 Linee aeree e sotterranee per il trasporto di energia elettrica

N. 11 cpv. 1 Frase introduttiva

11 Campo d’applicazione

1 Le disposizioni del presente numero si applicano ai seguenti impianti con una tensione nominale superiore a 1000 V:

N. 12 cpv. 4-8

12 Definizioni

4Un impianto comprende tutte le linee della sezione sottoposta a valutazione che sono situate in uno spazio ristretto, indipendentemente dall'ordine in cui vengono realizzate o modificate.

5 Due linee sono situate in uno spazio ristretto se le loro zone di prossimità si toccano o si sovrappongono.

6 La zona di prossimità di una linea è lo spazio in cui la densità del flusso magnetico generato dalla sola linea supera il valore limite dell'impianto. Sono determinanti le correnti giusta il numero 13 capoversi 2 e 3 e l'occupazione di fase ottimizzata.

7 Il tracciato della linea è l'area sottostante a una linea aerea o sovrastante una linea di cavi interrati. Esso è delimitato lateralmente dai conduttori di fase più esterni.

8 È considerata una modifica di un impianto la modifica del numero di tratti di linea, della disposizione dei conduttori, dell'occupazione di fase oppure dello stato di esercizio determinante.

N. 13

13 Stato di esercizio determinante

1 È considerato stato di esercizio determinante l'esercizio simultaneo di tutti i tratti di linea con le correnti determinanti nella combinazione più frequente delle direzioni di carico.

2 È considerata corrente determinante:

a. per le linee aeree: la corrente continua massima calcolata secondo lo stato della tecnica e ammessa per una temperatura ambiente di 40 °C e un vento di velocità pari a 0.5 m/s;