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Consultazione 2008/36: Modifica dell'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) · 9 pagine
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Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI)
Modifica del … 2009 Progetto del 28.11.2008
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L'ordinanza del 23 dicembre 19991 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti viene modificata come segue:
Art. 3 cpv. 3 lett. a e b.
Riguarda solo il testo francese.
Art. 13 cpv. 1
1 I valori limite d'immissione giusta l'allegato 2 devono essere rispettati ovunque possano soggiornare persone.
Art. 20 Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...
Gli impianti cui, prima dell'entrata in vigore della modifica del ... , era stata rilasciata un'autorizzazione definitiva e che soddisfacevano le esigenze giusta gli articoli 4 e 5, devono rispettare le nuove disposizioni dell'Allegato 1 se sono sostituiti, trasferiti in un altro sito oppure modificati ai sensi dell'Allegato 1.
II
L'Allegato 1 viene modificato conformemente al documento accluso.