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Consultazione 2008/36: Modifica dell'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) · 9 pagine
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1. 2,5, per i gruppi di antenne che trasmettono esclusivamente nell'intervallo di frequenza attorno a 900 MHz o in intervalli di frequenza inferiori,
2. 1,5, per i gruppi di antenne che trasmettono esclusivamente nell'intervallo di frequenza attorno a 1800 MHz o in intervalli di frequenza superiori,
3. 2,0, per tutti gli altri gruppi di antenne;
b. ERP90 l'ERP complessiva in W, che viene emessa dalle antenne di trasmissione di un gruppo in un settore azimutale di 90°. Determinante è il settore azimutale con l'ERP complessiva massima.
5 Sono considerati modifica di un impianto:
a. la modifica della posizione delle antenne di trasmissione;
b. la sostituzione di antenne di trasmissione, se nei luoghi a utilizzazione sensibile aumenta l'intensità del campo elettrico nello stato di esercizio determinante;
c. l'ampliamento con antenne di trasmissione supplementari;
d. l'aumento dell'ERP oltre il valore massimo autorizzato; oppure
e. il cambiamento delle direzioni di emissione oltre il settore angolare autorizzato.
N. 64 lett. a e b
64 Valore limite dell’impianto
Il valore limite dell'impianto per il valore efficace dell'intensità del campo elettrico è di:
a. 4,0 V/m, per impianti che trasmettono esclusivamente nell'intervallo di frequenza attorno a 900 MHz o in intervalli di frequenza inferiori;
b. 6,0 V/m, per impianti che trasmettono esclusivamente nell'intervallo di frequenza attorno a 1800 MHz o in intervalli di frequenza superiori;
7 Impianti di trasmissione per la radiodiffusione e altre applicazioni radiofoniche
N. 71 cpv. 1
71 Campo d’applicazione
1 Le disposizioni del presente numero sono applicabili agli impianti di trasmissione per la radiodiffusione e per altre applicazioni radiofoniche che, nello stato di esercizio determinante giusta il numero 73, hanno una potenza equivalente irradiata (ERP) complessiva di almeno 6 W e che trasmettono dallo stesso sito durante almeno 800 ore all'anno.