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Consultazione 2008/39: Legge federale sulla revisione parziale del Codice civile, del Codice delle obbligazioni e del Codice di procedura civile (averi non rivendicati) · 4 pagine
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Avamprogetto, agosto 2009
Legge federale sulla revisione parziale del Codice civile, del Codice delle obbligazioni e del Codice di procedura civile (averi non rivendicati)
del
I
Il Codice civile1 è modificato come segue:
Art. 38a
5. In presenza di1 Il giudice che, in virtù dell’articolo 96a, capoverso 2 del Codice delle averi non riven-
dicati obbligazioni2 viene a conoscenza del fatto che una persona possiede
averi non rivendicati, avvia una procedura per la dichiarazione di scomparsa.
2Il giudice può combinare la diffida pubblica di dar notizie intorno alla persona assente con un appello agli eredi e ad altri aventi diritto di annunciarsi altresì entro il tempo indicato.
3Se durante il tempo indicato non sopraggiungono notizie della persona assente, il giudice pronuncia la dichiarazione di scomparsa e suddivide gli averi non rivendicati conformemente alle disposizioni del diritto successorio.
Art. 466
C. Enti pubblici1 Se il defunto non lascia eredi, la successione è devoluta al Cantone in
cui egli ha avuto l’ultimo domicilio o al Comune designato dal diritto di questo Cantone.
2 Nei casi restanti l’eredità è devoluta alla Confederazione.
Art. 550 cpv. 2
2Se nessun avente diritto si annuncia entro il termine indicato, l’eredità è devoluta all’ente pubblico chiamato alla successione.
1 RS 210
2 RS 220 2009–......