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Consultazione 2008/39: Legge federale sulla revisione parziale del Codice civile, del Codice delle obbligazioni e del Codice di procedura civile (averi non rivendicati) · 4 pagine
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II
Il Codice delle obbligazioni3 è modificato come segue:
Art. 96a
G. Averi non ri-1 Gli intermediari finanziari secondo l’articolo 2 capoversi 2 e 3 della vendicati.
1. In genere legge federale del 10 ottobre 19974 relativa alla lotta contro il riciclag-
gio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario, devono adottare tutte le misure che si possono ragionevolmente esigere da loro per evitare l’interruzione del contatto con il creditore o il suo rappresentante e per ripristinare il contatto interrotto.
2Gli intermediari finanziari devono comunicare al giudice competente per la dichiarazione di scomparsa se dall’ultimo contatto con il creditore o il suo rappresentante sono trascorsi 30 anni. La comunicazione deve contenere tutte le informazioni disponibili rilevanti ai fini della ricerca degli aventi diritto.
3La comunicazione è superflua se l’intermediario finanziario ritiene in buona fede che la pretesa del creditore è caduta in prescrizione o in perenzione oppure se le parti hanno convenuto per scritto che in assenza di notizie venga disposto degli averi in altro modo.
Art. 96b
2. Obbligo di do-1 In sede di conclusione del contratto, il creditore deve confermare per cumentazione e
di conservare gli scritto all’intermediario finanziario di aver preso atto dell’obbligo di incarti quest’ultimo di comunicare gli averi non rivendicati.
2L’intermediario finanziario assicura la conservazione duratura e centralizzata di questa dichiarazione e dei documenti seguenti:
1. contratti e procure nella versione attuale,
2. documenti per l’identificazione del cliente e dell’avente diritto,
3. estratti patrimoniali ed estratti conto o documenti giustificativi relativi al versamento su un conto collettivo.
Art. 96c
3. Eccezione Gli articoli 96a e 96b non si applicano agli intermediari finanziari sog-
giacenti alla legge federale del 17 dicembre 19935 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
3RS 220