Progetto

Consultazione 2008/39: Legge federale sulla revisione parziale del Codice civile, del Codice delle obbligazioni e del Codice di procedura civile (averi non rivendicati) · 4 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto

Disposizioni transitorie relative alla modifica del °°°

Averi non riven-1 Se all’entrata in vigore dell’articolo 96a sono trascorsi 30 anni dicati

dall’ultimo contatto con il cliente, decade l’obbligo di ricerca degli aventi diritto e di comunicazione al giudice competente per la dichiarazione di scomparsa. Dopo averli pubblicati, l’intermediario finanziario liquida gli averi non rivendicati devolvendo il ricavo alla Confederazione.

2Sono considerati liquidati gli averi oggetto della transazione di New York del 26 gennaio 1999.

3Il ricavo è devoluto per metà alla Confederazione e per metà ai Cantoni. La quota devoluta ai Cantoni è suddivisa tra i Cantoni in base alle disposizioni applicabili alla suddivisione della loro quota all’utile netto della Banca nazionale.

4Con il versamento del ricavo si estinguono definitivamente le pretese di tutti gli aventi diritto sugli averi liquidati.

III

Il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 20086 è modificato come segue:

Art. 21 Dichiarazione di morte e di scomparsa

1

Per le istanze di dichiarazione di morte o di scomparsa (art. 34– 38 CC7) è imperativo il foro dell’ultimo domicilio conosciuto della persona scomparsa

2Per la procedura di dichiarazione di scomparsa avviata a motivo di averi non rivendicati è imperativo il foro della sede o del domicilio dell’intermediario finanziario.

IV

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

6 RS... ; FF 2009 21 [testo sottoposto a referendum]

7 RS 210