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Consultazione 2008/5: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE): febbre catarrale ovina (Bluetongue o «malattia della lingua blu») · 4 pagine
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3Gli animali ricettivi e il loro seme, ovuli ed embrioni possono essere trasferiti all’esterno della zona della Bluetongue a condizione di rispettare le direttive tecniche sui controlli dei trasporti di animali vivi, di seme, ovuli ed embrioni.
4I Cantoni revocano il sequestro della zona della Bluetongue dopo aver consultato l’Ufficio federale a condizione che per almeno due anni negli animali ricettivi non siano piú stati messi in evidenza virus della Bluetongue.
Art. 239f Periodi e territori liberi dal vettore
1L’Ufficio federale, dopo avere consultato i Cantoni, può dichiarare privi del vettore periodi e territori nei quali non sia stata osservata nessuna attività o un’attività ridotta degli insetti che possono essere vettori del virus della Bluetongue.
2Durante i periodi e nei territori privi di vettore, il veterinario cantonale può rinunciare, completamente o parzialmente, al sequestro e ai provvedimenti per ridurre la presenza di zanzare vettrici e per le vaccinazioni.
Art. 239g Vaccinazioni
1L’Ufficio federale, dopo avere consultato i Cantoni, può prescrivere vaccinazioni contro la Bluetongue per gli animali ricettivi.
2Esso emana direttive tecniche per quanto riguarda la somministrazione dei vaccini.
II
Modifica del diritto vigente
Le seguenti ordinanze sono modificate come segue.
1. Ordinanza del 14 novembre 20072 concernente l’allevamento di animali
Art. 1 cpv. 3
3Nel quadro dei crediti autorizzati possono essere sostenute con contributi le organizzazioni d’allevamento riconosciute per provvedimenti di salvaguardia della salute degli effettivi.
2. Ordinanza BDTA del 23 novembre 20053
Art. 3 cpv. 1 lett. i e cpv. 3
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