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Consultazione 2008/54: Revisione dell'ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI) · 7 pagine

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Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI)

Modifica del TT. MMMM 2008 Disegno 30.01.2008

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza sulla navigazione interna dell’8 novembre 19781 è modificata come segue:

Art. 2 lett. a n. 18 e lett. b n. 2 secondo trattino, n. 9 e 10

Nella presente ordinanza:

a. Tipi di veicoli galleggianti

18. il termine «moto d’acqua» indica un natante di lunghezza inferiore a 4 metri, equipaggiato con una pompa a getto d’acqua come fonte primaria di propulsione e condotto da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo (altri termini con lo stesso significato: acquascooter, jet-bike o personal watercraft),

b. Definizioni di tecnica navale

2. il termine «lunghezza»

- per gli altri natanti indica la lunghezza dello scafo (LH) compresi tutti i componenti strutturali o integrati. Fanno parte della lunghezza tutte le parti che di solito sono solidamente fissate al natante, anche se sporgono dalla poppa. I motori fuoribordo, i piedi poppieri e quei componenti che possono essere smontati senza distruggerli o senza impiego di utensili non fanno parte della lunghezza. Nel caso di natanti a più scafi è considerata la lunghezza dello scafo più lungo,

9. il termine «stagno all’acqua» indica la proprietà di componenti, dispositivi o aree di un natante che escludono qualsiasi infiltrazione di acqua,

10. «stagno agli spruzzi e alle intemperie» indica la proprietà di componenti, dispositivi o aree di un natante che in circostanze considerate abituali consentono unicamente l’infiltrazione di una quantità insignificante di acqua;

1 RS 747.201.1

2008 xxxx